Art. 3 
 
          Modifiche alla parte III del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 61, comma 1, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) "mercato di crescita per le  piccole  e  medie  imprese":  un
sistema multilaterale di negoziazione registrato come un  mercato  di
crescita per le piccole e medie imprese in  conformita'  all'articolo
69;». 
  2. All'articolo 66-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «delle comunicazioni previste dal  comma
3» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'esercizio  da  parte  della
Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi  dell'articolo  4
del presente decreto»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La Consob puo' esercitare i poteri di cui  al  comma  1
anche nei confronti degli internalizzatori sistematici.»; 
    c) il comma 6 e' abrogato. 
  3.  All'articolo  67-ter,  comma  8,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le  parole  «28  e  29-ter»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' agli operatori del paese non UE
che  accedono   alla   sede   di   negoziazione   che   ha   ottenuto
l'autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6,
29, comma 3, o 70, comma 2.». 
  4. All'articolo 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o
quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di  una  sede
di negoziazione forniscono all'autorita'  competente  della  sede  di
negoziazione in cui sono negoziati  derivati  su  merci  o  quote  di
emissione  o  strumenti  derivati  sulle   stesse   o   all'autorita'
competente centrale nel caso in cui gli  strumenti  menzionati  siano
scambiati in piu' di una giurisdizione,  i  dati  disaggregati  delle
loro posizioni assunte in derivati su merci o quote  di  emissione  o
strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione
e i contratti OTC economicamente  equivalenti,  distinguendo  fra  le
posizioni  identificate  come  atte  a  ridurre,   in   una   maniera
oggettivamente  misurabile,  i  rischi  direttamente  connessi   alle
attivita' commerciali e le altre posizioni.»; 
  5. Nella rubrica della Sezione VI del  Capo  II  del  Titolo  I-bis
della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  la
parola «PMI» e' sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese»; 
  6. Nella  rubrica  e  nei  commi  1,  2,  lettera  a),  3,  4  e  5
dell'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  la
parola «PMI» e' sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «piccole
e medie imprese». 
  7. All'articolo 90-quinquies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, nei commi 2 e 3 le parole «Le societa' di gestione» sono
sostituite dalle seguenti: «I gestori dei mercati»; e  nei  commi  2,
lettera b) e 4, ovunque ricorrano, le parole «societa'  di  gestione»
sono sostituite dalle seguenti: «gestori». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  61  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 61 (Definizioni). - 1. Nella presente parte  si
          intendono per: 
                  a) "strategia di  market  making":  ai  fini  degli
          articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi
          svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto
          proprio in qualita' di membro o partecipante di una o  piu'
          sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di
          quotazioni irrevocabili  e  simultanee  di  acquisto  e  di
          vendita, di misura  comparabile  e  a  prezzi  competitivi,
          relative a uno o piu' strumenti finanziari su un'unica sede
          di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione,  con  il
          risultato  di  fornire  liquidita'  in  modo   regolare   e
          frequente al mercato; 
                  b)  "fondi  indicizzati  quotati"  (exchange-traded
          funds - ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria
          di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno
          una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un
          market-maker interviene per assicurare che il prezzo  delle
          sue azioni o  quote  nella  sede  di  negoziazione  non  si
          discosti in maniera  significativa  dal  rispettivo  valore
          netto di inventario ne', se del caso, da quello  indicativo
          calcolato in tempo reale (indicative net asset value); 
                  c)  "certificates":  i  titoli  negoziabili   quali
          definiti  all'art.  2,  paragrafo   1,   punto   27),   del
          regolamento (UE) n. 600/2014; 
                  d)   "strumenti   finanziari   strutturati":    gli
          strumenti finanziari strutturati quali definiti all'art. 2,
          paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014; 
                  e) "sedi di negoziazione all'ingrosso": le sedi  di
          negoziazione di titoli di Stato o di titoli  obbligazionari
          privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche'  di
          strumenti del mercato monetario e di  strumenti  finanziari
          derivati su titoli pubblici, su tassi  di  interesse  e  su
          valute che, in base alle regole adottate dal gestore  della
          sede,  consentono  esclusivamente   le   negoziazioni   tra
          operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel  caso
          dei soggetti abilitati, quelle nelle  quali  gli  operatori
          eseguono in contropartita diretta, con  posizioni  proprie,
          ordini di clienti professionali; 
                  f)  "operatore  principale":  i  soggetti  indicati
          nell'art. 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento  (UE)
          n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni
          aspetti  dei  contratti  derivati  aventi  ad  oggetto   la
          copertura  del  rischio  di  inadempimento   dell'emittente
          (credit default swap); 
                  g) "mercato di crescita  per  le  piccole  e  medie
          imprese":  un   sistema   multilaterale   di   negoziazione
          registrato come un mercato di crescita  per  le  piccole  e
          medie imprese in conformita' all'art. 69; 
                  h)  "piccola  o  media  impresa":  un'impresa  come
          definita  dall'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  (f),   del
          regolamento (UE) 2017/1129.». 
              - Il testo dell'art. 66-quater del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  66-quater  (Provvedimenti  di  sospensione  ed
          esclusione di strumenti finanziari  dalle  negoziazioni  su
          iniziativa della Consob). - 1. La Consob puo' sospendere  o
          escludere uno strumento finanziario  dalle  negoziazioni  o
          richiedere che vi  provveda  il  gestore  di  una  sede  di
          negoziazione. A tal fine la Consob puo' chiedere al gestore
          medesimo tutte le informazioni che ritenga  utili.  Per  le
          sedi di negoziazione all'ingrosso di  titoli  di  Stato,  i
          poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca
          d'Italia, che ne da' tempestiva comunicazione alla  Consob,
          ai fini dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni
          di punto di contatto ai  sensi  dell'art.  4  del  presente
          decreto. 
                1-bis. La Consob puo' esercitare i poteri di  cui  al
          comma  1  anche  nei   confronti   degli   internalizzatori
          sistematici. 
                2. Nel  caso  in  cui  un  gestore  di  una  sede  di
          negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'art. 66-ter,
          commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle  negoziazioni,
          la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli
          internalizzatori  sistematici  che  negoziano   lo   stesso
          strumento finanziario o gli strumenti  finanziari  derivati
          di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi
          o riferiti a  detto  strumento  finanziario,  sospendano  o
          escludano  anch'essi  tale  strumento  finanziario  o  tali
          strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione  o
          l'esclusione e' dovuta  a  presunti  abusi  di  mercato,  a
          un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione
          di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente  o  lo
          strumento finanziario in violazione degli articoli 7  e  17
          del regolamento  (UE)  n.  596/2014,  tranne  qualora  tale
          sospensione o esclusione possa causare un  danno  rilevante
          agli    interessi    dell'investitore    o     all'ordinato
          funzionamento del mercato. 
                3.  Salvo  quando  cio'  possa  causare  danni   agli
          interessi degli investitori  o  all'ordinato  funzionamento
          del mercato, la Consob prescrive alle sedi di  negoziazione
          e  agli  internalizzatori  sistematici  di   sospendere   o
          escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni  nei
          casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di
          provvedimento di  sospensione  o  esclusione  da  parte  di
          autorita' competenti di altri Stati membri  ovvero  di  una
          decisione assunta da parte di autorita' competenti di altri
          Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione  ed
          esclusione adottate dai gestori delle sedi di  negoziazione
          da esse vigilate,  se  la  sospensione  o  l'esclusione  e'
          dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto
          o alla mancata divulgazione  di  informazioni  privilegiate
          riguardanti  l'emittente  o  lo  strumento  finanziario  in
          violazione degli articoli 7 e 17 del  regolamento  (UE)  n.
          596/2014. 
                4. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del
          comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di
          negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari  privati
          e  pubblici,  diversi  da  titoli  di  Stato,  nonche'   di
          strumenti del mercato monetario e di  strumenti  finanziari
          derivati su titoli pubblici, su tassi  di  interesse  e  su
          valute, la decisione della Consob e'  adottata  sentita  la
          Banca d'Italia. Qualora la sospensione  o  l'esclusione  ai
          sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento  ad
          una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli  di  Stato,
          la decisione e' adottata dalla Banca d'Italia; a tal  fine,
          la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni assunte
          dalle autorita' competenti degli altri Stati membri. 
                5. I commi 2, 3 e 4 si applicano  anche  in  caso  di
          revoca  della  sospensione  dalla   negoziazione   di   uno
          strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati
          di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi
          o riferiti a detto strumento finanziario. 
                6. (abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 67-ter del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  67-ter  (Negoziazione   algoritmica,   accesso
          elettronico   diretto,   partecipazione    a    controparti
          centrali). - 1. Le Sim e le banche  italiane  che  svolgono
          negoziazione algoritmica: 
                  a) pongono in essere controlli dei  sistemi  e  del
          rischio  efficaci  e  idonei   alla   luce   dell'attivita'
          esercitata sulle sedi di negoziazione,  volti  a  garantire
          che i propri  sistemi  di  negoziazione  algoritmica  siano
          resilienti e dispongano  di  sufficiente  capacita',  siano
          soggetti a soglie e  limiti  di  negoziazione  appropriati,
          impediscano di inviare ordini  erronei  o  comunque  recare
          pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni; 
                  b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi
          e del rischio per garantire che i sistemi  di  negoziazione
          algoritmica non possano  essere  utilizzati  per  finalita'
          contrarie al regolamento (UE) n.  596/2014  o  alle  regole
          della sede di negoziazione; 
                  c) dispongono di meccanismi efficaci di continuita'
          operativa per rimediare a malfunzionamenti dei  sistemi  di
          negoziazione algoritmica  e  provvedono  affinche'  i  loro
          sistemi siano soggetti a verifica e  monitoraggio  in  modo
          adeguato per garantirne la  conformita'  ai  requisiti  del
          presente comma. 
                2.  Le  Sim  e  le  banche  italiane  che  effettuano
          negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob  e,  se
          diversa, all'autorita' competente dello Stato membro  della
          sede di negoziazione  in  cui  effettuano  la  negoziazione
          algoritmica quali membri o  partecipanti  o  clienti  della
          sede di negoziazione. La notifica  e'  altresi'  effettuata
          alla  Banca  d'Italia   per   le   sedi   di   negoziazione
          all'ingrosso di titoli di Stato. 
                3.  Ferme  restando  le   competenze   di   vigilanza
          prudenziale della Banca  d'Italia,  la  Consob  vigila  sul
          rispetto dei requisiti previsti nel  presente  articolo  da
          parte di Sim e banche italiane  che  svolgono  negoziazione
          algoritmica. A tale fine la Consob puo' chiedere,  su  base
          regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati: 
                  a) una descrizione della natura delle strategie  di
          negoziazione algoritmica; 
                  b)  i  dettagli  sui  parametri  o  sui  limiti  di
          negoziazione a cui il sistema e' soggetto; 
                  c) i controlli di conformita' e di rischio  attuati
          per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano
          soddisfatte; 
                  d) i dettagli sulla verifica dei sistemi; 
                  e)  ulteriori   informazioni   sulla   negoziazione
          algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati. 
                4.  La  Consob  comunica  alla  Banca   d'Italia   le
          informazioni  che  riceve  ai   sensi   del   comma   3   o
          dall'autorita'  competente  dello  Stato  membro  d'origine
          della banca UE o dell'impresa di  investimento  UE,  quando
          dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o
          clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle  sedi
          di negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato. 
                5. Le  Sim  e  le  banche  italiane  possono  fornire
          accesso elettronico diretto a una sede  di  negoziazione  a
          condizione che esse pongano in  essere  efficaci  controlli
          dei sistemi e del rischio. 
                6. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  disciplina
          con regolamento: 
                  a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti  i
          soggetti di cui al comma 1 che pongono in  essere  tecniche
          di negoziazione algoritmica; 
                  b) le condizioni in base alle quali  le  Sim  e  le
          banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto
          a  una  sede  di  negoziazione  e  le  caratteristiche  dei
          controlli  di  conformita'  e  di   rischio   attuati   per
          assicurare che le condizioni stabilite  al  comma  1  siano
          soddisfatte; 
                  c) gli obblighi di notifica, di informazione  e  di
          registrazione cui sono tenuti le Sim e le  banche  italiane
          che forniscono un accesso elettronico diretto a una sede di
          negoziazione; 
                  d) gli obblighi delle Sim e delle  banche  italiane
          che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire  una
          strategia di market making. 
                7. La Consob, su richiesta dell'autorita'  competente
          della sede di negoziazione di un altro Stato  membro  nella
          quale una Sim o una banca  italiana  svolgono  negoziazione
          algoritmica  o  forniscono  accesso  elettronico   diretto,
          comunica  tempestivamente  alla  stessa   le   informazioni
          ricevute ai sensi del comma 3. 
                8. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche: 
                  a)   ai   membri   o   partecipanti   di    mercati
          regolamentati e sistemi multilaterali di  negoziazione  che
          non sono tenuti a  essere  autorizzati  a  norma  dell'art.
          4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i)  e  l)  o  che
          sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf; 
                  b)  alle  imprese  di   paesi   terzi   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o attivita' di  negoziazione  per
          conto proprio o di  esecuzione  di  ordini  per  conto  dei
          clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter,  nonche'  agli
          operatori del paese  non  UE  che  accedono  alla  sede  di
          negoziazione  che  ha  ottenuto   l'autorizzazione   o   il
          nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6,  29,  comma
          3, o 70, comma 2. 
                8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di
          cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui  al  comma  8
          quando effettuano negoziazione algoritmica  e/o  forniscono
          accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione. 
                9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di  paesi
          terzi autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita'  di
          investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli
          articoli  28  e  29-ter,  che  agiscono  in   qualita'   di
          partecipanti alle controparti centrali per conto di  propri
          clienti: 
                  a) pongono in essere controlli e  sistemi  efficaci
          per  garantire  che   possano   fruire   dei   servizi   di
          compensazione solo persone idonee  e  che  a  tali  persone
          siano imposti requisiti appropriati per  ridurre  i  rischi
          per la Sim o per la banca e per il mercato; 
                  b)  assicurano  che  vi  sia  un  accordo   scritto
          vincolante tra  gli  stessi  e  la  persona  per  la  quale
          agiscono per quanto  riguarda  i  diritti  e  gli  obblighi
          essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.». 
              - Il testo dell'art. 68-quater del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 68-quater (Notifica dei titolari  di  posizioni
          in base alle categorie). - 1. Il gestore  di  una  sede  di
          negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
          quote  di  emissione  o  strumenti  derivati  sulle  stesse
          pubblica una relazione settimanale indicante  le  posizioni
          aggregate detenute dalle differenti  categorie  di  persone
          per i differenti strumenti finanziari derivati su  merci  o
          quote di  emissione  o  strumenti  derivati  sulle  stesse,
          negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il  numero
          delle persone sia le loro posizioni aperte superano  soglie
          minime, distinguendo fra  le  posizioni  identificate  come
          atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i
          rischi direttamente connessi alle attivita'  commerciali  e
          le altre posizioni. Tale relazione e' trasmessa alla Consob
          e all'AESFEM. 
                2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
          su merci o quote di emissione o loro prodotti  derivati  al
          di  fuori  di   una   sede   di   negoziazione   forniscono
          all'autorita' competente della sede di negoziazione in  cui
          sono negoziati derivati su merci o  quote  di  emissione  o
          strumenti derivati sulle stesse o all'autorita'  competente
          centrale nel caso in cui  gli  strumenti  menzionati  siano
          scambiati in piu' di una giurisdizione, i dati disaggregati
          delle loro posizioni assunte in derivati su merci  o  quote
          di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in
          una sede di negoziazione e i contratti  OTC  economicamente
          equivalenti, distinguendo  fra  le  posizioni  identificate
          come  atte  a  ridurre,  in  una   maniera   oggettivamente
          misurabile, i rischi direttamente connessi  alle  attivita'
          commerciali e le altre posizioni. 
                3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
          ai sistemi multilaterali di negoziazione e  i  clienti  dei
          sistemi organizzati di negoziazione comunicano  al  gestore
          della sede di negoziazione informazioni  dettagliate  sulle
          loro posizioni detenute mediante contratti negoziati  nella
          sede  di  negoziazione   in   oggetto,   almeno   su   base
          giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e  dei
          clienti di detti clienti, fino  a  raggiungere  il  cliente
          finale. 
                4. La Consob prevede con regolamento: 
                  a) i tempi e le modalita' di  invio  da  parte  del
          gestore della sede di negoziazione, dei  dati  disaggregati
          inerenti alle posizioni di tutte  le  persone,  compresi  i
          membri o partecipanti e i relativi clienti  nella  sede  di
          negoziazione; 
                  b) le modalita' di classificazione,  da  parte  dei
          gestori   delle   sedi    di    negoziazione,    ai    fini
          dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
          delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
          su merci ovvero quote di  emissione  o  strumenti  derivati
          delle stesse.». 
              - La rubrica della Sezione VI del Capo  II  del  Titolo
          I-bis della Parte III del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «Parte III - Disciplina dei mercati 
                Titolo I-bis - Disciplina delle sedi di  negoziazione
          e internalizzatori sistematici 
                Capo II - Le sedi di negoziazione 
                Sezione VI - Mercati di crescita per le PMI». 
              - Il testo dell'art.  69  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e  medie
          imprese). - 1. La Consob, su  domanda  del  gestore  di  un
          sistema multilaterale di negoziazione, registra un  sistema
          come mercato di crescita per le piccole e medie imprese  se
          sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2. 
                2. Fermo restando il rispetto  degli  altri  obblighi
          del presente decreto relativi alla gestione di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione, ai fini della  registrazione
          di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione
          dispone di regole, sistemi e  procedure  efficaci,  atti  a
          garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
                  a) almeno il 50 per cento  degli  emittenti  i  cui
          strumenti finanziari sono  ammessi  alla  negoziazione  sul
          sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento  della
          registrazione come mercato  di  crescita  per  le  PMI  sia
          successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; 
                  b)   sono   stabiliti   criteri   appropriati   per
          l'ammissione  e  la  permanenza  alla  negoziazione   degli
          strumenti finanziari sul sistema; 
                  c) al momento dell'ammissione alla negoziazione  di
          uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate
          informazioni sufficienti per permettere agli investitori di
          effettuare    una    scelta    consapevole    in     merito
          all'investimento. Tali informazioni possono  consistere  in
          un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se
          i  requisiti  di  cui  al  regolamento  2017/1129/UE   sono
          applicabili con riguardo a un'offerta  pubblica  presentata
          insieme all'ammissione alla  negoziazione  dello  strumento
          finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; 
                  d)  sul  mercato  esiste  un'adeguata   informativa
          finanziaria periodica, messa a disposizione  dall'emittente
          o da altri per  suo  conto,  che  comprenda  quantomeno  la
          relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; 
                  e)  gli  emittenti,  le  persone   che   esercitano
          responsabilita'  di  direzione  e  le   persone   ad   esse
          strettamente legate, come individuati  rispettivamente  dai
          punti  21),  25)  e  26)  dell'art.  3,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i  requisiti  loro
          applicabili dettati dal citato regolamento; 
                  f) le informazioni  regolamentate  riguardanti  gli
          emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; 
                  g) esistono sistemi e  controlli  efficaci  tesi  a
          prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto
          prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014. 
                3. Il gestore  di  un  mercato  di  crescita  per  le
          piccole e medie imprese puo' prevedere requisiti aggiuntivi
          a quelli previsti dal comma 2. 
                4. La Consob puo' revocare  la  registrazione  di  un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione  come  mercato  di
          crescita per le piccole e medie imprese  su  richiesta  del
          gestore ovvero quando il sistema non rispetta  i  requisiti
          previsti dal comma 2. 
                5. Uno strumento finanziario di un emittente  ammesso
          alla negoziazione su un mercato di crescita per le  piccole
          e medie imprese puo' essere negoziato  anche  su  un  altro
          mercato di crescita per le PMI solo se l'emittente e' stato
          preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla
          negoziazione su un altro mercato. In tal  caso  l'emittente
          non e'  soggetto  ad  alcun  obbligo  relativo  al  governo
          societario o all'in-formativa iniziale, continuativa  o  ad
          hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per  le
          piccole e medie imprese.». 
              -  Il  testo   dell'art.   90-quinquies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento
          delle  operazioni   su   strumenti   finanziari   su   base
          transfrontaliera).  -  1.  Fatto  salvo   l'art.   33   del
          regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE
          e le banche UE  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o
          delle  attivita'  di  investimento  hanno  il  diritto   di
          accedere  direttamente  e  indirettamente  ai  servizi   di
          regolamento gestiti da depositari  centrali  stabiliti  nel
          territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre
          la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. 
                2. I gestori dei mercati assicurano  ai  partecipanti
          ai mercati da esse  gestiti  il  diritto  di  designare  un
          sistema  di  regolamento  delle  operazioni  su   strumenti
          finanziari effettuate su tali mercati,  diverso  da  quello
          designato dal mercato stesso, qualora risultino  rispettate
          le seguenti condizioni: 
                  a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il
          sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura
          del mercato  regolamentato  per  garantire  il  regolamento
          efficace ed economico delle operazioni; 
                  b) il riconoscimento da parte della Consob  che  le
          condizioni  tecniche  di   regolamento   delle   operazioni
          concluse  nel  mercato  regolamentato  tramite  un  sistema
          diverso da quello designato dal mercato stesso  siano  tali
          da consentire il  regolare  e  ordinato  funzionamento  dei
          mercati. Nei  casi  di  gestori  di  mercati  regolamentati
          all'ingrosso  di  titoli  di  Stato  il  riconoscimento  e'
          effettuato dalla Banca d'Italia. 
                3. I gestori dei mercati comunicano  alla  Consob  le
          designazioni effettuate  dai  partecipanti  al  mercato  ai
          sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate  alla
          Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli
          di Stato. 
                4. Il riconoscimento di cui al comma 2,  lettera  b),
          e' effettuato  sentita  la  Banca  d'Italia,  nei  casi  di
          gestori di mercati  regolamentati  all'ingrosso  di  titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato, nonche'  di  gestori  di  mercati  regolamentati  di
          strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d),  e  di
          strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su  tassi
          di interesse e su valute.».