Art. 3 Utilizzo del fondo 1. Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e' destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, attraverso progetti promossi dalle associazioni di cui al medesimo articolo 2, anche in partenariato fra loro. 2. In caso di realizzazione dei progetti in partenariato, l'associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri componenti e' considerata soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione. 3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati diversi da quelli individuati all'articolo 2, che non possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.