Art. 3 
 
                         Utilizzo del fondo 
 
  1. Il fondo  per  l'assistenza  dei  bambini  affetti  da  malattia
oncologica e'  destinato  a  sostenere,  attraverso  l'erogazione  di
contributi  finanziari,  lo  svolgimento  delle  attivita'   indicate
all'articolo  2,  comma  1,  attraverso   progetti   promossi   dalle
associazioni di cui al medesimo articolo 2, anche in partenariato fra
loro. 
  2.  In  caso  di  realizzazione  dei  progetti   in   partenariato,
l'associazione  individuata  quale  soggetto  capofila  dagli   altri
componenti e' considerata soggetto  proponente  e,  in  quanto  tale,
responsabile della realizzazione dell'intero progetto  nei  confronti
dell'Amministrazione. 
  3. Per la realizzazione dei progetti di  cui  al  comma  1  possono
essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni  ed  enti
pubblici o privati diversi da quelli individuati all'articolo 2,  che
non possono  essere  beneficiari  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.