Art. 4 
 
 
     Modalita' di richiesta di utilizzazione del logo «No Slot» 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2  interessati  all'utilizzo  del
logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione, di cui  al
comma 2, allo Sportello unico delle attivita' produttive, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, del
Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende
esporre il logo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati  segnalano  la
volonta' di esporre il logo di cui all'articolo 1 e l'ubicazione  dei
locali nei  quali  si  procedera'  all'esposizione,  unitamente  alla
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo  il
modello riportato all'allegato 2, relativa: 
    a) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; 
    b)   alla   descrizione   dei   locali,   corredata   da   idonea
documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico; 
    c) al tipo di attivita' e di utenza dei  locali  presso  i  quali
sara' apposto il logo «No Slot». 
  3.  L'utilizzo  del  logo  puo'  essere  iniziato  dalla  data   di
presentazione della segnalazione di  cui  al  comma  2  e  ha  durata
annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le modalita' di  cui  al
medesimo comma 2. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          7  settembre  2010,  n.  160,  reca:  «Regolamento  per  la
          semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo
          sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai  sensi
          dell'articolo 38, comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa»: 
              «Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
              «Art.  47.  Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta' 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».