Art. 5 
 
 
                  Casi di inibizione dell'utilizzo 
 
  1. Le attivita' di controllo sulla regolarita'  dell'uso  del  logo
«No Slot» sono svolte dal Comune territorialmente competente. 
  2. In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti,
il Comune adotta motivato provvedimento di  divieto  di  prosecuzione
dell'utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti. 
  3. Sulle  dichiarazioni  sostitutive  presentate  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 71 e 76 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 71 e 76 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
              «Art. 71. Modalita' dei controlli 
              1.  Le  amministrazioni  procedenti  sono   tenute   ad
          effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
          casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita'  delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.» 
              «Art.76. Norme penali 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».