Art. 11 Sanzioni 1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalita' ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazione. 3. La societa' che non dispone di una procedura di registrazione dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha accertato la violazione invia informativa all'autorita' di controllo di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo. 6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 1224 del codice della navigazione cosi' recita: «Art. 1224 (Imbarco eccessivo di passeggeri). - Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e' punito con la sanzione amministrativa di euro 51,00, per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103,00, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena e' della sanzione amministrativa fino a euro 206,00, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.». - Il testo dell'art. 2-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita: «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo di cui all'art. 51 del regolamento e' individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito "Garante", di cui all'art. 153.». - Il testo dell'art. 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi' recita: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».