Art. 11 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma
1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con  le  modalita'  ivi
previste o dichiara i  dati  oltre  i  termini  ivi  previsti  ovvero
comunica i dati in maniera errata o  incompleta,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 
  2. Il comandante della nave che non  osserva  le  disposizioni  sul
numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3,  e'  punito
con  la  sanzione  prevista  dall'articolo  1224  del  codice   della
navigazione. 
  3. La societa' che non dispone di una  procedura  di  registrazione
dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un  addetto
alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
15.000. 
  4. In caso di violazione degli  obblighi  di  riservatezza  di  cui
all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6  che  ha
accertato la violazione invia informativa all'autorita' di  controllo
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. 
  5. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  4,  in  relazione  alle
violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge  24  novembre
1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo. 
  6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 1224 del codice della  navigazione
          cosi' recita: 
              «Art. 1224 (Imbarco  eccessivo  di  passeggeri).  -  Il
          vettore  o   il   comandante   della   nave   marittima   o
          dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero
          massimo  dei  passeggeri,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa di euro 51,00, per ogni passeggero imbarcato
          in  eccedenza,  se  si   tratta   di   viaggio   entro   il
          Mediterraneo, di euro 103,00, se si tratta di viaggio fuori
          del Mediterraneo. 
              Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di
          nave adibita alla navigazione  interna  la  pena  e'  della
          sanzione amministrativa fino a euro 206,00,  qualunque  sia
          il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.». 
              -  Il  testo  dell'art.  2-bis   del   citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita: 
              «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1.  L'Autorita'
          di  controllo  di  cui  all'art.  51  del  regolamento   e'
          individuata  nel  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, di seguito "Garante", di cui all'art. 153.». 
              - Il testo dell'art. 17 della citata legge 24  novembre
          1981, n. 689 cosi' recita: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con regio  decreto  8
          dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».