Art. 15 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'amministrazione  stabilisce,  con  provvedimento  da  emanare,
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali,  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il  20  dicembre  2023,  le
modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di  cui  agli
articoli 4 e 5 da parte delle societa'. 
  2. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  1,  le
societa' comunicano le informazioni  di  cui  agli  articoli  4  e  5
all'addetto alla registrazione dei passeggeri  della  societa'  o  al
sistema a terra della societa' avente la stessa funzione. 
  3. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
 
                                Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 154 del citato decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita: 
              «4.  Il   Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 13 ottobre 1999, abrogato dal presente decreto,
          recava: «Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio
          del 18  giugno  1998,  relativa  alla  registrazione  delle
          persone a bordo delle navi  da  passeggeri  che  effettuano
          viaggi  da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della
          Comunita'».