Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle societa'. 2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al sistema a terra della societa' avente la stessa funzione. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lamorgese, Ministro dell'interno Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Azzolina, Ministro dell'istruzione Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 15: - Il testo del comma 4 dell'art. 154 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita: «4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.». - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, abrogato dal presente decreto, recava: «Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita'».