Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si  applica  alle  navi  da  passeggeri,  ad
eccezione di: 
    a) navi militari e da trasporto truppe; 
    b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci; 
    c) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o  nelle
acque navigabili interne.