Art. 7 
 
                        Deroghe ed esenzioni 
 
  1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti  miglia  di
cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita  dai
propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro  Stato
membro, la determinazione di ridurre il  citato  limite  viene  presa
congiuntamente con tale Stato. 
  2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che  non
sia un'unita' veloce da passeggeri,  dall'obbligo  di  dichiarare  il
numero di persone a bordo nell'interfaccia unica  nazionale  se  tale
nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio  di  linea
di durata inferiore a un'ora da  porto  a  porto  esclusivamente  nel
tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della  direttiva
(UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di
strutture di ricerca e soccorso. 
  3.  L'Amministrazione  puo'  esentare   dagli   obblighi   di   cui
all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano  viaggi  tra  due
porti o viaggi da e verso lo stesso porto  senza  scali  intermedi  e
navigano  esclusivamente  nel  tratto  di  mare  D  di  cui  di   cui
all'articolo 4, paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2017/2108  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e'
assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. 
  4.  L'Amministrazione  comunica  senza  indugio  alla   Commissione
europea la decisione di concedere le esenzioni  di  cui  al  comma  3
mediante  l'utilizzo  della  banca  dati  creata  e   gestita   dalla
Commissione stessa, secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio,  del
18 giugno 1998. 
  5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita'
annua che l'onda significativa  superi  l'altezza  di  due  metri  e'
inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto  di
partenza, oppure il  servizio  e'  inteso  essenzialmente  a  fornire
collegamenti regolari a  comunita'  isolate  per  rispondere  a  loro
esigenze abituali, l'Amministrazione, se del  caso  di  concerto  con
altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri,  puo'
chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma  4,
che le societa' deroghino in tutto o in parte  alle  prescrizioni  di
cui all'articolo 5,  per  motivi  di  comprovata  inattuabilita'.  La
deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza,
nei tratti di mare dove operano tali navi,  di  sistemi  costieri  di
ausilio alla  navigazione  e  previsioni  meteorologiche  affidabili,
nonche' di strutture di ricerca  e  soccorso  adeguate  e  in  numero
sufficiente. Le deroghe concesse ai  sensi  del  presente  comma  non
debbono falsare la concorrenza. 
  6. Nel caso di rilascio di esenzioni  o  deroghe,  ai  sensi  delle
pertinenti  regole  della  SOLAS  1974,  alle  navi   nazionali   che
effettuano viaggi da porti  extracomunitari  verso  porti  nazionali,
l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di  esenzioni
e deroghe inerenti  le  informazioni  sui  passeggeri  stabilite  dal
presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2108 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva  98/41/CE
          si veda nelle note alle premesse.