Art. 7 Deroghe ed esenzioni 1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti miglia di cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa congiuntamente con tale Stato. 2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unita' veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. 3. L'Amministrazione puo' esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. 4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3 mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998. 5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita' annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e' inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure il servizio e' inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo' chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4, che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilita'. La deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non debbono falsare la concorrenza. 6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal presente decreto.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2108 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva 98/41/CE si veda nelle note alle premesse.