Art. 9 Informativa 1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa' che assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato: a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati; b) della facolta' di indicare informazioni relative alla propria necessita' di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima della partenza della nave; c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell'articolo 12.