Art. 9 
 
                             Informativa 
 
  1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa'  che
assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato: 
    a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati; 
    b) della facolta' di indicare informazioni relative alla  propria
necessita'  di  particolari  cure  o  assistenza  in  situazioni   di
emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono  inserite
nell'interfaccia unica nazionale  e  trasmesse  al  comandante  prima
della partenza della nave; 
    c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo
per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto  indicato
nell'articolo 12.