Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Protocolli  di  cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo II,  lettera  e),  del
Protocollo  di  cui  all'articolo  1,  comma   1,   lettera   a),   e
dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b).