Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'onere derivante dalle disposizioni di  cui  all'articolo  I,
paragrafi H e  K,  lettera  a),  del  Protocollo  emendativo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro  3.500.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione  « Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle  disposizioni  di
cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo  C,
del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  si  fara'
fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge  5
marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.