Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  e
i soggetti pubblici interessati svolgono le  attivita'  previste  dal
presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.