Art. 4 
 
                    Decorrenza delle disposizioni 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede