Art. 13 
 
Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale  dei  diritti
           delle persone private della liberta' personale 
 
  1. All'articolo 7 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica  e  al  comma  1  le  parole  «detenute  o»  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.  Il  Garante
nazionale opera quale meccanismo nazionale di  prevenzione  ai  sensi
dell'articolo 3 del  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  contro
tortura e altre pene o trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti,
adottato  il  18   dicembre   2002   con   Risoluzione   A/RES/57/199
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge  9
novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode  delle  garanzie  e
adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto
Protocollo.»; 
    c) dopo il comma 5 e'  aggiunto  il  seguente:  «5.1  Il  Garante
nazionale puo' delegare i garanti territoriali per lo svolgimento  di
specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione  di
quella  di  cui  alla  lettera  g),  quando   ricorrano   particolari
circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.». 
  2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,  comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  10,  il  Garante
nazionale in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' prorogato per un periodo di due  anni  oltre  la  scadenza
naturale.