Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono  all'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente
decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2.  Nell'ambito  del  Sistema  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del
numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica
della  necessaria  sussistenza  delle  disponibilita'  finanziarie  a
legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui  al  comma
1. 
  3. L'invarianza della spesa e' assicurata,  ove  necessario,  anche
mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  del  pertinente  Programma  relativo  alle
spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1,  da
adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione
vigente.