Art. 2 
 
Disposizioni in materia di  procedure  per  il  riconoscimento  della
                      protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della  Commissione
territoriale, previo esame preliminare  delle  domande,  determina  i
casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma
2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata,  ai  sensi
dell'articolo  28-bis.  La  Commissione   territoriale   informa   il
richiedente delle determinazioni procedurali  assunte  ai  sensi  del
periodo  precedente,  all'avvio  del  colloquio  personale   di   cui
all'articolo 12. 
  2. La domanda e' esaminata in  via  prioritaria,  conformemente  ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: 
    a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 
    b) e' presentata da un richiedente appartenente  a  categorie  di
persone vulnerabili, in particolare da un  minore  non  accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 
    c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»; 
    b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28-bis (Procedure accelerate).  -  1.  La  Questura  provvede
senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria  alla
Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque  giorni
nei casi di: 
    a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera
b); 
    b) domanda presentata da richiedente  sottoposto  a  procedimento
penale per uno dei reati di cui agli articoli 12,  comma  1,  lettera
c), e 16,  comma  1,  lettera  d-bis),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251,  e  quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per uno  dei  predetti  reati,  previa  audizione  del
richiedente. 
  2. La Questura  provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione  della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione e decide entro i successivi due  giorni,  nei  seguenti
casi: 
    a) richiedente per il quale e' stato  disposto  il  trattenimento
nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano  le
condizioni di cui al comma 1, lettera b); 
    b)  domanda  di  protezione  internazionale  presentata   da   un
richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di  transito  di
cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso  o  tentato
di eludere i relativi controlli.  In  tali  casi  la  procedura  puo'
essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; 
    c) richiedente proveniente  da  un  Paese  designato  di  origine
sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis; 
    d)  domanda  manifestamente  infondata,  ai  sensi  dell'articolo
28-ter; 
    e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato
in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di  ritardare  o
impedire  l'esecuzione  di   un   provvedimento   di   espulsione   o
respingimento. 
  3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi  competente  all'esame  delle
domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento  (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno
2013. 
  4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. 
  5. I termini di cui al presente articolo  possono  essere  superati
ove necessario per assicurare un  esame  adeguato  e  completo  della
domanda, fatti salvi i termini  massimi  previsti  dall'articolo  27,
commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e  al  comma
2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27,  commi  3  e  3-bis,
sono ridotti ad un terzo. 
  6. Le procedure di cui al presente articolo  non  si  applicano  ai
minori non accompagnati.»; 
    c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:
«1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
richiedenti portatori di esigenze particolari indicate  nell'articolo
17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; 
    d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 29-bis  (Domanda  reiterata  in  fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero  presenta  una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
che  ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal   territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa  con  immediatezza  al  Presidente
della  Commissione  territoriale  competente  che  procede  all'esame
preliminare  entro  tre  giorni   e   contestualmente   ne   dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati  addotti  nuovi  elementi,  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»; 
    e) all'articolo 32: 
      1) il comma 1-bis e' abrogato; 
      2) al comma 3: 
        2.1 al primo periodo, la parola «annuale» e' sostituita dalla
seguente: «biennale»; 
        2.2 al  secondo  periodo,  le  parole  «ma  non  puo'  essere
convertito in permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto  in  ordine
alla  convertibilita'  dall'articolo  6,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
      3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3.1.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda  di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti  di  cui  all'articolo  19,
comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al  Questore  per
il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. 
  3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e'
accolta e nel corso del procedimento emergono i  presupposti  di  cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, la Commissione territoriale  ne  informa  il  Procuratore  della
Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  competente,  per
l'eventuale attivazione delle misure  di  assistenza  in  favore  del
minore.»; 
    f) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma  2,  quarto  periodo,  le  parole  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 
      2) al comma 3: 
        2.1 alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera  c)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e);»; 
        2.2 dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
avverso il provvedimento relativo alla domanda  di  cui  all'articolo
28-bis, comma 1, lettera b).»; 
      3) al comma 4, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nei casi previsti dal comma 3, lettere a),  b),  c),  d)  e  d-bis),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato  puo'  tuttavia
essere sospesa, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni  e
assunte, ove occorra, sommarie informazioni,  con  decreto  motivato,
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile  2017,  n.  46,  e  pronunciato  entro  cinque  giorni   dalla
presentazione dell'istanza  di  sospensione  e  senza  la  preventiva
convocazione della controparte.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  La  proposizione
del ricorso o  dell'istanza  cautelare  ai  sensi  del  comma  4  non
sospende  l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento   che   dichiara
inammissibile, per la seconda volta,  la  domanda  di  riconoscimento
della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,  comma  1,
lettera   b),   ovvero   dichiara   inammissibile   la   domanda   di
riconoscimento   della   protezione    internazionale,    ai    sensi
dell'articolo 29-bis.».