Art. 3 
 
Disposizioni in materia  di  trattenimento  e  modifiche  al  decreto
                 legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  10-ter,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Lo  straniero  e'  tempestivamente  informato  dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida  del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»; 
    b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo  periodo,  e'
inserito  il  seguente:  «Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 14, comma 2.»; 
    c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«A tal  fine  effettua  richiesta  di  assegnazione  del  posto  alla
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1.1.  Il
trattenimento dello straniero di cui non e'  possibile  eseguire  con
immediatezza  l'espulsione  o  il  respingimento  alla  frontiera  e'
disposto con priorita' per coloro che siano considerati una  minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica o che  siano  stati  condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma  5-bis,  nonche'  per
coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i  quali  sono  vigenti
accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che
provengano da essi.»; 
      3) al comma 5: 
        a) al quinto periodo  le  parole  «centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta  giorni  ed  e'  prorogabile  per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino  di  un  Paese
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»; 
        b) al sesto periodo la  parola  «centottanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «novanta» e  dopo  le  parole  «trenta  giorni»  sono
inserite le seguenti: «prorogabile per altri trenta giorni qualora lo
straniero  sia  cittadino  di  un  Paese  con  cui   l'Italia   abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di  cui  all'articolo
4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente,  a
norma  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli  9  e
11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai  sensi  dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223.
E'  fatto  obbligo  al  responsabile  di  dare  comunicazione   delle
variazioni della convivenza al competente ufficio di  anagrafe  entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 
  3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale costituisce motivo  di  cancellazione  anagrafica  con
effetto immediato. 
  4. Ai richiedenti  protezione  internazionale  che  hanno  ottenuto
l'iscrizione  anagrafica,  e'  rilasciata,  sulla  base  delle  norme
vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata  al  territorio
nazionale e della durata di tre anni.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2: 
        1.1 alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970,
n. 95», sono inserite le seguenti: «o nelle condizioni  di  cui  agli
articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del  decreto  legislativo
19 novembre 2007, n. 251»; 
        1.2 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
        1.3 alla lettera c), dopo le parole «attivita' illecite» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12,
comma 1, lettera c), e  16,  comma  1,  lettera  d-bis)  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»; 
      2) al  comma  3-bis),  le  parole:  «centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «novanta  giorni  prorogabili  per  altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con  cui
l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.»; 
      3) al comma 6, primo periodo, le parole  «commi  1  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  b),  numero  1)  si
applicano nel limite dei posti disponibili dei centri  di  permanenza
per  il  rimpatrio  o  delle  strutture  diverse  e  idonee,  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286. 
  4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Lo  straniero  e'  trattenuto  nel  centro,  presso  cui  sono
assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari  e  abitativi,  con
modalita' tali da assicurare la necessaria informazione  relativa  al
suo status, l'assistenza e il  pieno  rispetto  della  sua  dignita',
secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.  Oltre  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, e'  assicurata  in  ogni  caso  la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis) Lo straniero trattenuto puo' rivolgere  istanze  o  reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa, al  garante  nazionale  e  ai
garanti regionali o locali  dei  diritti  delle  persone  detenute  o
private della liberta' personale.». 
  5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) formula  specifiche  raccomandazioni  all'amministrazione
interessata, se accerta la fondatezza delle  istanze  e  dei  reclami
proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla  lettera
e). L'amministrazione interessata, in caso di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».