Art. 3 
 
      Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio 
 
  1. I soggetti regolatori di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
c),  nell'ambito  dell'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione
degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con
cui si introducono nuove disposizioni  che  limitano  l'accesso  alle
professioni regolamentate  o  il  loro  esercizio  ovvero  modificano
quelle esistenti, procedono alla valutazione di  proporzionalita'  ai
sensi del presente decreto,  utilizzando  il  questionario  riportato
nella tabella di  cui  all'Allegato  I.  Nella  tabella  deve  essere
fornita,  per  ciascun   quesito,   una   motivazione   specifica   e
sufficientemente dettagliata per consentire di valutare  il  rispetto
del principio di proporzionalita'. La tabella, debitamente compilata,
e' parte integrante della documentazione che accompagna gli  atti  di
cui al primo periodo. I motivi per considerare che  una  disposizione
e'  giustificata  e  proporzionata  sono   suffragati   da   elementi
qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi. 
  2. La portata della valutazione e' proporzionata  alla  natura,  al
contenuto e all'impatto della disposizione e deve essere condotta  in
modo obiettivo e indipendente. 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, prima della definitiva adozione di  una
disposizione normativa o  di  un  atto  amministrativo  generale  che
limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio,
i  soggetti  regolatori  trasmettono  lo  schema   di   provvedimento
corredato della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere. 
  4. Quando gli atti di cui al comma 1  sono  adottati  dagli  ordini
professionali, il  parere  di  cui  al  comma  3  e'  espresso  dalle
amministrazioni vigilanti. 
  5.  I  soggetti  regolatori   monitorano,   dopo   l'adozione,   la
conformita' con il principio di proporzionalita'  delle  disposizioni
legislative  o  regolamentari,  nuove  o  modificate,  che   limitano
l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio,  avendo
riguardo  agli  eventuali   sviluppi   sopravvenuti   successivamente
all'adozione delle disposizioni medesime.