Art. 5 Informazione e partecipazione dei portatori di interessi 1. I soggetti regolatori assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalita' e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, in una fase diversa da quella in cui viene effettuata la valutazione di proporzionalita' delle disposizioni medesime.