Art. 5 
 
      Informazione e partecipazione dei portatori di interessi 
 
  1.  I  soggetti   regolatori   assicurano   l'informazione   e   la
partecipazione dei cittadini, dei  destinatari  di  servizi  e  degli
altri portatori di interessi mediante le modalita'  e  gli  strumenti
previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle  disposizioni
di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, in una fase diversa da  quella
in cui viene effettuata  la  valutazione  di  proporzionalita'  delle
disposizioni medesime.