Art. 8 
 
                             Trasparenza 
 
  1.  I  motivi  in  base  ai   quali   le   disposizioni,   valutate
conformemente al presente decreto, sono  considerate  giustificate  e
proporzionate, sono comunicati alla Commissione  europea,  unitamente
alle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 59-ter,  comma  3,
del decreto legislativo n. 206 del 2007, mediante registrazione nella
banca  dati  delle  professioni  regolamentate  di  cui  al  medesimo
articolo 59-ter, comma 1. 
  2. Sulle informazioni comunicate alla Commissione europea, anche da
parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico
ai  sensi  dell'articolo  11,  paragrafo  1,  della  direttiva   (UE)
2018/958, le parti interessate possono presentare  osservazioni  alla
Commissione europea o alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche europee. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'art.  59-ter  del   citato   decreto
          legislativo n. 206 del 2007 cosi' recita: 
              «Art. 59-ter (Trasparenza).  -  1.  La  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee notifica alla Commissione europea: 
                a)  le  eventuali  modifiche   apportate   all'elenco
          nazionale  delle  professioni  regolamentate  e  all'elenco
          nazionale delle tipologie  regolamentate  di  istruzione  e
          formazione,  nonche'  di  formazione  con   una   struttura
          particolare, di cui  all'art.  19,  comma  1,  lettera  c),
          numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione
          europea; 
                b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale  delle
          professioni,  gia'  inserite   nella   banca   dati   della
          Commissione  europea,  per  le  quali  e'  necessaria   una
          verifica preliminare delle qualifiche  ai  sensi  dell'art.
          11, corredate da specifica motivazione. 
              2. Ogni  due  anni  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento per le politiche europee  trasmette
          alla  Commissione  europea  una  relazione  sui  requisiti,
          stabiliti  dalla  legislazione   nazionale   per   limitare
          l'accesso  a  una  professione  o  il  suo   esercizio   ai
          possessori  di  una  specifica   qualifica   professionale,
          inclusi l'impiego di titoli professionali  e  le  attivita'
          professionali autorizzate in base a tale titolo,  che  sono
          stati eliminati o resi meno rigidi. 
              3. Entro sei mesi dalla loro  adozione,  la  Presidenza
          del Consiglio  -  Dipartimento  per  le  politiche  europee
          trasmette alla Commissione europea informazioni  sui  nuovi
          requisiti di cui al comma 2 introdotti  e  sui  motivi  per
          ritenerli conformi ai seguenti principi: 
                a) i  requisiti  non  devono  essere  direttamente  o
          indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita'
          o del luogo di residenza; 
                b) i  requisiti  devono  essere  giustificati  da  un
          motivo imperativo di interesse generale; 
                c) i requisiti devono essere  tali  da  garantire  il
          raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al  di
          la'  di  quanto  e'   necessario   per   raggiungere   tale
          obiettivo.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/958, si veda nelle note alle premesse.