Art. 8 Trasparenza 1. I motivi in base ai quali le disposizioni, valutate conformemente al presente decreto, sono considerate giustificate e proporzionate, sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 59-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate di cui al medesimo articolo 59-ter, comma 1. 2. Sulle informazioni comunicate alla Commissione europea, anche da parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione europea o alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 59-ter del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 cosi' recita: «Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea: a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di formazione con una struttura particolare, di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione europea; b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, gia' inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'art. 11, corredate da specifica motivazione. 2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita' professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi. 3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita' o del luogo di residenza; b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di la' di quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo.». - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2018/958, si veda nelle note alle premesse.