Art. 8 
 
                          Uffici di livello 
                      dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e alla definizione dei relativi compiti si  provvede,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, su proposta dei direttori generali interessati,  sentite
le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di  natura  non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 17,  comma  4-bis  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 4 del decreto  legislativo
          30    luglio    1999,    n.    300    recante:     «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
                «Art.   4   (Disposizioni   sull'organizzazione).   -
          Omissis. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare.».