Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti,  di  cui  uno  con
funzioni di  presidente  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
superiore  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  da  tre
componenti appartenenti ad un ruolo  non  inferiore  a  quello  degli
ispettori antincendi. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi  di  assenza  o
impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario
della commissione, sono nominati i relativi supplenti. 
  4. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione.  Il  presidente  ha  il   compito   di   coordinare   le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse.