Art. 4 Anzianita' di servizio e titoli valutabili 1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianita' di effettivo servizio nonche' i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente articolo. I titoli devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 6, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso. 2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio e' attribuito per il personale specialista radioriparatore a ciascun anno di effettivo servizio in qualita' di specialista mentre al periodo di servizio in qualita' di non specialista e' attribuito un punteggio di 0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono quelli di seguito indicati: a) svolgimento della funzione di capo partenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento; sono valutati gli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 2,00 punti; b) abilitazione di istruttore o formatore riconosciuta dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00. 4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a un massimo di 3,00 punti. 5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 4,00. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialita' aeronaviganti e delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 6. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati: a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti; b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti; d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti; e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera d): 1,75 punti; f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti; g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f): 2,00 punti. 7. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 6 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 4,00 punti.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse.