Art. 4 
 
             Anzianita' di servizio e titoli valutabili 
 
  1. La commissione esaminatrice  valuta  l'anzianita'  di  effettivo
servizio nonche' i seguenti titoli:  titoli  di  servizio,  corsi  di
formazione e aggiornamento professionale, titoli di studio,  in  base
alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente
articolo. I titoli devono essere posseduti al 31  dicembre  dell'anno
in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di  organico  relative
ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei  titoli
di studio di cui al comma 6, da atti formali  dell'amministrazione  e
devono essere dichiarati dal candidato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
  2. Ad ogni anno di effettivo servizio  nel  ruolo  dei  vigili  del
fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio e' attribuito
per il  personale  specialista  radioriparatore  a  ciascun  anno  di
effettivo servizio in qualita' di specialista mentre  al  periodo  di
servizio in qualita' di non specialista e' attribuito un punteggio di
0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione
mensile considerando,  come  mese  intero,  periodi  continuativi  di
trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 
  3. I titoli di  servizio  ammessi  a  valutazione  sono  quelli  di
seguito indicati: 
    a) svolgimento della funzione  di  capo  partenza  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04
punti per ciascun intervento di soccorso risultante  da  rapporto  di
intervento;  sono  valutati  gli  interventi  effettuati  nell'ultimo
quinquennio fino al raggiungimento di un punteggio  massimo  di  2,00
punti; 
    b) abilitazione di  istruttore  o  formatore  riconosciuta  dalla
Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00. 
  4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili  fino  a
un massimo di 3,00 punti. 
  5. I corsi di formazione e aggiornamento  professionale  ammessi  a
valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati
con profitto. Non sono  ammessi  a  valutazione  i  corsi  di  durata
inferiore a 36 ore. Il punteggio  da  attribuire  e'  correlato  alla
durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun  periodo  di  36
ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i
corsi di cui al presente comma pari a punti 4,00. Nel caso in cui  la
durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di  36
ore, si procede ad arrotondamento per  difetto.  Sono  esclusi  dalla
valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco  e  i
corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli  delle
specialita'  aeronaviganti  e  delle  specialita'  nautiche   e   dei
sommozzatori. 
  6. Sono ammessi  a  valutazione  i  titoli  di  studio  di  seguito
indicati: 
    a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un
percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale
negli  ambiti  professionali  edilizia  e   costruzioni,   meccanica,
impiantistica, agraria, lavorazioni del legno,  produzioni  chimiche,
elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti; 
    b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso  di
istruzione e formazione  professionale  di  durata  quadriennale  nei
medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti; 
    c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti; 
    d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13),
scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie  e  forestali
(L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti; 
    e) laurea universitaria diversa da quelle indicate  alla  lettera
d): 1,75 punti; 
    f)  laurea  magistrale  in  architettura,  ingegneria,   biologia
(LM-6),  scienze  chimiche  (LM-54),  scienze  e  tecnologie  agrarie
(LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze
e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti; 
    g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera  f):
2,00 punti. 
  7. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 6  sono
rilasciati da istituzioni scolastiche  o  universitarie  pubbliche  o
private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli
di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b).
Restano ferme le  equipollenze  stabilite  dalla  vigente  normativa,
comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero,
se  legalmente  riconosciuti.  Per  la  corrispondenza  dei   diplomi
liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella  relativa  ai
diplomi di istruzione professionale si applicano  rispettivamente  la
tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella  di  confluenza  di
cui all'allegato D al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui  all'allegato  D
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  87,  e
all'allegato C al decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  61.  Per
l'equiparazione delle classi di laurea,  dei  diplomi  di  lauree  di
vecchio  ordinamento,  delle  lauree  specialistiche  e   di   quelle
magistrali si  applicano  i  decreti  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.  I  punteggi  dei
titoli di studio non  sono  fra  loro  cumulabili,  ma  si  considera
esclusivamente il titolo che da'  luogo  al  punteggio  piu'  elevato
nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di
4,00 punti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  13  aprile
          2017, n. 61, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento   ai   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  9
          luglio 2009, si vedano le note alle premesse.