Art. 5 Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede 1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria determina l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso. Il personale specialista radioriparatore puo' scegliere unicamente le sedi ove operano i nuclei telecomunicazioni, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun nucleo. 3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.