Art. 7 Esame finale 1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore centrale per l'amministrazione generale. 2. La prova e' valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100. 3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternita' o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.