Art. 7 
 
                            Esame finale 
 
  1. La procedura concorsuale si  conclude  con  l'esame  finale  del
corso di formazione professionale, consistente nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  del  corso  di
formazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Direttore
centrale per l'amministrazione generale. 
  2. La prova e' valutata in centesimi. La  commissione  esaminatrice
attribuisce  ai  candidati  un  punteggio  massimo  pari  a  100/100.
L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio  non  inferiore  a
60/100. 
  3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi
di assenza per malattia, ovvero  per  maternita'  o  altro  legittimo
impedimento, sono considerati rinunciatari.