Art. 9 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  I  titoli  di  servizio  indicati  dall'articolo  4,  comma  3,
costituiscono  titoli  valutabili  nelle  procedure  concorsuali  per
l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire  dalla  decorrenza
1° gennaio 2025. 
  2. Le norme del  presente  regolamento  si  applicano,  per  quanto
compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla  qualifica
di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra  e  dei
capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Per il personale di cui al comma 2, sono  valutabili,  ai  sensi
dell'articolo  4,  comma  5,  oltre  ai   corsi   di   formazione   e
aggiornamento  professionale  autorizzati   dall'amministrazione   di
appartenenza,  anche  quelli  autorizzati   dall'amministrazione   di
provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale
della  qualifica  a  concorso.  Sono,  inoltre,  valutati,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianita'  di  servizio
posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB,
anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.