ART. 2 
 
(Proroga  di  termini  in  materie  di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno) 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021". 
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "fino al 31 dicembre 2020."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021."; 
    b) le parole "alla data del 31  ottobre  2020,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,". 
  3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le
parole "sono differiti al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021". 
  4. In considerazione della emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se  l'eventuale
annullamento  dell'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di  alcuno  degli
eletti o sui risultati complessivi, la  consultazione  nelle  sezioni
stesse si svolge  nuovamente,  in  deroga  ai  termini  di  cui  agli
articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi  per
la composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  del  16
maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in  una  data  stabilita
dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Alla  sua  attuazione  si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.