Art. 5 
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore  trascorsi  sessanta  giorni
dalla data di registrazione presso la Corte dei conti. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati e cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti: 
    a) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della  giustizia  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato il 3 settembre 2009, ai sensi  dell'art.  16  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno
2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle  popolazioni
colpite dal sisma in Abruzzo», che definisce le funzioni  del  Gruppo
interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione (GICER); 
    b) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato  il
23 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.
135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che  indica  le
attribuzioni del Gruppo interforze centrale per  «Expo  Milano  2015»
(GICEX), in relazione alle opere  e  agli  interventi  connessi  allo
svolgimento dell'evento; 
    c) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri
della giustizia, dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e dell'economia e delle finanze, adottato il 28 maggio 2015,  ai
sensi dell'art.  3  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
convertito, con modificazioni, nella legge 6  febbraio  2014,  n.  6,
recante  «Disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare   emergenze
ambientali e  industriali  ed  a  favorire  lo  sviluppo  delle  aree
interessate», che istituisce  e  definisce  le  funzioni  del  Gruppo
interforze  per  il  monitoraggio  e  le  bonifiche  aree   inquinate
(GIMBAI); 
    d) decreto del Ministro dell'interno,  d'intesa  con  i  Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze, adottato  il  2  agosto
2017, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15  dicembre
2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», che istituisce e definisce le
funzioni  del  Gruppo  interforze  centrale  per  l'emergenza  e   la
ricostruzione dell'Italia centrale (GICERIC); 
    e) decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011,  che  ha
istituito il Gruppo interforze  tratta  alta  velocita'  (GITAV),  in
relazione alle opere connesse  alla  realizzazione  della  tratta  AV
Torino-Lyon; 
    f) decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012,  che  ha
istituito il Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna  (GIRER),
in relazione alle  attivita'  di  ricostruzione  che  interessano  le
province colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.