Art. 6 Divieto di cumulo e verifiche 1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 5 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito come definito all'art. 2. 2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero degli importi erogati. 3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero. 5. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.