Art. 6 
 
                    Divieto di cumulo e verifiche 
 
  1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 5  non  sono  cumulabili
con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e  sono  soggette  a
recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse  superino  il
danno subito come definito all'art. 2. 
  2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli  effettuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sia accertata l'insussistenza  dei  requisiti  di  accesso
alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici  di
cui al presente decreto ed il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti procede al recupero degli importi erogati. 
  3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver  presentato
dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 
  4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli  effettuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sia accertata la spettanza solo parziale della  misura  di
compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente  ridotta
e ne viene disposto il recupero. 
  5. Qualora venga disposto il recupero,  parziale  o  totale,  della
misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla  restituzione
dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso
di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla
data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra
la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche'
dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate  e  revocate,
sul pertinente capitolo dello stato di  previsione  dell'entrata  del
Bilancio dello Stato.