Art. 2 
 
                     Principi per lo svolgimento 
              dei lavori delle commissioni di concorso 
 
  1. Lo svolgimento delle riunioni delle commissioni esaminatrici  si
conforma ai principi desumibili dagli  articoli  da  247  a  262  del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  ritenendo  consentito   lo
svolgimento dei lavori delle commissioni esaminatrici,  ivi  compresa
la fase  della  correzione  degli  elaborati  scritti,  in  modalita'
telematica,  garantendo  la  sicurezza,   la   tracciabilita'   delle
comunicazioni, la collegialita', la  correttezza  e  la  trasparenza,
nonche' la riservatezza delle sedute. 
  2.  I  principi  generali,  di  cui  al  comma   precedente,   sono
applicabili anche alle commissioni di  concorso  nelle  procedure  in
atto, ivi compreso il  reclutamento  del  personale  di  magistratura
della  Corte  dei  conti.  Le  commissioni  possono  iniziare  ovvero
continuare le operazioni di  correzione  degli  elaborati  anche  con
modalita' a distanza, nel rispetto  dei  principi  di  collegialita',
trasparenza e imparzialita' e  delle  vigenti  disposizioni  e  norme
tecniche. 
  3. La commissione svolge le riunioni da remoto nel  rispetto  delle
regole procedimentali vigenti per le riunioni in presenza. 
  4. A garanzia della collegialita' delle sedute  della  commissione,
la quale opera con la presenza di tutti i  componenti  nell'esercizio
della funzione  decisoria,  la  commissione  delibera  collegialmente
sulla possibilita' di avvalersi, per lo svolgimento  delle  riunioni,
della modalita' da remoto ovvero sulla possibilita'  di  ripristinare
la ordinaria modalita' in presenza, compatibilmente con  l'attuazione
delle prescrizioni della disciplina normativa generale emergenziale. 
  5. Le riunioni della commissione per la valutazione  dei  titoli  e
per la correzione degli elaborati  sono  considerate  valide  qualora
siano presenti fisicamente almeno il Presidente, il Segretario e  due
componenti. I restanti membri partecipano utilizzando  le  tecnologie
informatiche e digitali da remoto nel rispetto delle regole  tecniche
e dei principi richiamati nel presente decreto. 
  6. Nella fase della valutazione preliminare  delle  domande  e  dei
titoli di ciascun candidato ai fini del conseguimento  del  punteggio
minimo per accedere alle prove scritte, la commissione si riunisce in
modalita' mista (in presenza e da remoto) in modo  da  assicurare  il
collegamento simultaneo di tutti  componenti,  specificando,  in  tal
caso, i nominativi di  quelli  presenti  e  di  quelli  collegati  da
remoto. Le riunioni della commissione devono avvenire nel rispetto di
quanto previsto al precedente comma 2. Per  visualizzare  le  domande
dei candidati e la documentazione allegata la commissione durante  le
riunioni puo' accedere  alla  piattaforma  informatica  dedicata  che
sara' messa  a  disposizione  dalla  DGSIA,  con  modalita'  tali  da
garantire la massima segretezza e sicurezza del collegamento. 
  7. Per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni in modalita'
telematica la commissione si conformera' alle  prescrizioni  tecniche
gia' previste nel richiamato decreto presidenziale n. 287 del 2020. 
  8. La commissione, al  termine  di  ciascuna  riunione,  redige  il
verbale, quale documento amministrativo informatico  nativo  digitale
ai  sensi  dell'art.  40  del  Codice  dell'amministrazione  digitale
(C.A.D.)  e  delle  linee  guida  AgID  richiamate  in  premessa,  da
sottoscrivere digitalmente da  parte  di  tutti  i  componenti  della
commissione, in presenza ovvero collegati da remoto. 
  9. La correzione degli elaborati scritti  avviene  da  parte  della
commissione riunita in modalita' mista (in  presenza  e  da  remoto),
mediante  lettura  dell'elaborato   e   la   relativa   contemporanea
visualizzazione  nei  confronti  di  tutti  i  componenti  per  mezzo
dell'utilizzo  di  tecnologie  adatte  allo  scopo,  senza  mantenere
registrazione  di  tali  operazioni,  a  garanzia  dei  principi   di
riservatezza dei lavori  della  commissione  e  di  tutela  dei  dati
personali. 
  10. Conclusa la valutazione di tutti gli elaborati, la  commissione
procede al riconoscimento delle generalita' dei candidati. Al termine
delle operazioni di abbinamento tra elaborati, votazione assegnata  e
identita' del candidato, e' redatta una tabella-elenco che riporta  i
dati utili ai fini dell'ammissione al colloquio, in base al punteggio
conseguito, da allegare al verbale sottoscritto digitalmente da tutti
i componenti della commissione.