Art. 3 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
  1. Alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei
conti,  ivi   incluso   quello   di   magistratura,   indette   anche
congiuntamente ad altre amministrazioni,  che  sono  svolte  altresi'
attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, si applicano i principi
generali sulla tutela dei dati personali  espressi  dal  GDPR  e  dal
Codice privacy, nonche' dalle linee guida, provvedimenti, pareri, FAQ
e chiarimenti dai Garanti europei e italiano per  la  protezione  dei
dati personali. In particolare, la Corte dei  conti,  quale  titolare
del trattamento dei dati personali, e il responsabile del trattamento
ai sensi dell'art. 28  GDPR,  gestore  della  piattaforma  telematica
utilizzata per lo svolgimento delle videoconferenze, adottano  misure
tecniche  e  organizzative  adeguate  a  garantire  la  sicurezza   e
l'integrita'  dei  dati,  limitandone  la  conservazione   al   tempo
strettamente necessario al relativo trattamento. 
  2. Il trattamento avviene nel rispetto dei  principi  di  liceita',
correttezza, esattezza, minimizzazione, limitazione della finalita' e
della conservazione dei dati,  fornendo  agli  interessati  esplicita
informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.