Art. 3 Tutela dei dati personali 1. Alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, che sono svolte altresi' attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, si applicano i principi generali sulla tutela dei dati personali espressi dal GDPR e dal Codice privacy, nonche' dalle linee guida, provvedimenti, pareri, FAQ e chiarimenti dai Garanti europei e italiano per la protezione dei dati personali. In particolare, la Corte dei conti, quale titolare del trattamento dei dati personali, e il responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, gestore della piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle videoconferenze, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e l'integrita' dei dati, limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario al relativo trattamento. 2. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceita', correttezza, esattezza, minimizzazione, limitazione della finalita' e della conservazione dei dati, fornendo agli interessati esplicita informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.