Art. 2 
 
  1. I materiali di base, come definiti all'art. 2, comma 1,  lettera
c),  del  decreto  legislativo  10  novembre  2003,  n.   386,   sono
classificati in base all'origine, alla provenienza, alla  regione  di
provenienza ed alla categoria. Le indicazioni relative devono  essere
riportate sia nel certificato principale di identita'  (allegato  1),
sia negli elenchi  nazionali  e  regionali  di  cui  all'allegato  2,
redatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002. 
  2. I materiali di base, in relazione  all'origine,  si  definiscono
autoctoni/indigeni,   non   autoctoni/non   indigeni,   di    origine
sconosciuta, sulla base delle seguenti caratteristiche: 
    a) i materiali di base sono definiti «autoctoni» se provengono da
un soprassuolo o fonte di semi autoctoni, intesi come una popolazione
di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione  naturale.  Il
soprassuolo  o  la  fonte   di   semi   possono   essere   rigenerati
artificialmente tramite materiali di propagazione  provenienti  dallo
stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o  da  soprassuoli  o
fonti di semi autoctoni ubicati in loro prossimita'; 
    b) i materiali di base sono definiti «indigeni» se provengono  da
un  soprassuolo  o  una  fonte  di  semi  indigeni  intesi  come   un
soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti  artificialmente
per semina, la  cui  origine  e'  situata  nella  stessa  regione  di
provenienza; 
    c) i materiali di base sono definiti «non autoctoni/non indigeni»
se provengono da un soprassuolo o fonte  di  semi  non  autoctoni/non
indigeni, intesi come un soprassuolo o  una  fonte  di  semi  la  cui
origine e' diversa da quelle contemplate dalle lettere a) e b). 
  3. Qualora l'origine del materiale di base  non  sia  nota,  dovra'
essere indicata la dicitura «di origine sconosciuta» sia sui registri
sia sulla certificazione dei materiali  di  moltiplicazione  prodotti
dai materiali di base in parola. 
  4. Per provenienza si intende il luogo geografico in cui  si  trova
il materiale di base (fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme  o
genitore). 
  5. I materiali di base sono classificati in base  alla  regione  di
provenienza, intesa come territorio o l'insieme di territori soggetti
a condizioni ecologiche sufficientemente  uniformi  e  sui  quali  si
trovano soprassuoli o fonti di  semi  sufficientemente  omogenei  dal
punto di vista  fenotipico  e,  ove  valutato,  dal  punto  di  vista
genotipico. In sede di prima applicazione del  presente  decreto,  si
confermano le regioni di provenienza indicate  nell'allegato  3.  Con
successivo decreto, si provvedera' ad una loro revisione. 
  6. Ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
novembre 2003, n. 386, in relazione alla  categoria  i  materiali  di
base  si  classificano  in:  identificati  alla  fonte,  selezionati,
qualificati e controllati. 
  7.  Sono  ammessi  nella  categoria  «identificati  alla  fonte»  i
materiali di base costituiti da una fonte di semi o da un soprassuolo
ubicati in una singola regione di provenienza, di cui all'allegato II
del decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.  386,  integrato  con
quanto riportato in allegato 4. 
  8. Sono ammessi nella categoria «selezionati» i materiali  di  base
costituiti da un  soprassuolo  ubicato  in  una  singola  regione  di
provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di  popolazione  e
che soddisfano i  requisiti  di  cui  all'allegato  III  del  decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, integrati con quanto  riportato
in allegato 4. 
  9. Sono ammessi nella categoria «qualificati» i materiali  di  base
costituiti da arboreti da seme, da genitori,  cloni  o  miscuglio  di
cloni cui i  componenti  sono  stati  fenotipicamente  selezionati  a
livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui  all'allegato
IV del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 
  10. Sono ammessi nella categoria «controllati» i materiali di  base
costituiti da  soprassuoli,  arboreti  da  seme,  genitori,  cloni  o
miscuglio di cloni. La superiorita' di  tali  materiali  deve  essere
stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite  una  stima
calcolata sulla base di una valutazione genetica dei  componenti  dei
materiali di base. Tali materiali devono soddisfare  i  requisiti  di
cui all'allegato V del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 
  11. Gli organismi ufficiali  sono  competenti  per  l'iscrizione  e
l'aggiornamento  dell'elenco  dei  materiali  di  base  ammessi   nei
registri regionali. I materiali  di  base  sono  individuati,  previa
ispezione formale, dagli organismi ufficiali, o loro  delegati,  come
definiti dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386. 
  12.  Gli  organismi  ufficiali   sono   altresi'   competenti   per
l'iscrizione o l'eliminazione dei  materiali  di  base  nei  registri
regionali in base alla valutazione positiva di istanze dei  portatori
di interesse pubblici o privati o di perdita dei  requisiti  previsti
dalla normativa regionale, conformemente a quanto previsto in  merito
dai requisiti minimi di cui all'allegato 4;