Art. 5 1. Nei soprassuoli iscritti al registro di cui all'art. 4, le regioni prevedono specifici piani per la gestione dei materiali di base finalizzati alla migliore conservazione di suolo e soprassuolo ai fini della produzione dei semi, anche in deroga ai regolamenti forestali vigenti o alle prescrizioni di massima e polizia forestale.