Art. 5 
 
  1. Nei soprassuoli iscritti al  registro  di  cui  all'art.  4,  le
regioni prevedono specifici piani per la gestione  dei  materiali  di
base finalizzati alla migliore conservazione di suolo  e  soprassuolo
ai fini della produzione dei semi, anche  in  deroga  ai  regolamenti
forestali  vigenti  o  alle  prescrizioni  di   massima   e   polizia
forestale.