Art. 4 
 
            Comunicazioni del militare in caso di assenza 
                        per motivi di salute 
 
  1. In caso di assenza per motivi  di  salute,  fermi  restando  gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  il  militare
trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art.
3 contenente: 
    a)  sia  la  diagnosi  che  la  prognosi   all'organo   sanitario
competente della Guardia di finanza; 
    b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si  trova
a dipendere per l'impiego. 
  2. Nelle more della  emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che  si
assenta per motivi di  salute  trasmette  senza  ritardo,  con  posta
elettronica certificata e previa protezione degli  allegati,  secondo
le  modalita'  definite  dal   Comando   generale   del   Corpo,   la
certificazione di malattia contenente: 
    a) sia  la  diagnosi  che  la  prognosi  alla  casella  di  posta
elettronica  certificata  dell'organo  sanitario   competente   della
Guardia di finanza destinata a tale tipologia di  comunicazioni,  cui
hanno accesso esclusivamente il relativo  medico  responsabile  e  il
personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2; 
    b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata
del comando o reparto  dal  quale  egli  si  trova  a  dipendere  per
l'impiego. 
  3. Nei casi  in  cui  non  sia  possibile  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, il militare che si  assenta  per  motivi  di
salute invia,  senza  ritardo  e  con  ogni  altro  mezzo  che  possa
assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale  egli  si
trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati  previsti  dal
comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa: 
    a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto; 
    b) recante la dicitura «Contiene dati  personali  concernenti  lo
stato di salute»; 
    c) contenente all'interno il certificato medico recante  la  sola
prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la  dicitura  «Contiene
dati personali concernenti lo stato di salute  e  riservati  al  solo
personale  del  Servizio  sanitario  autorizzato»  ben   visibile   e
riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto  il
certificato medico da cui risulta sia la  diagnosi  che  la  prognosi
della patologia. 
  4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si
assenta per motivi di salute si trova a dipendere per  l'impiego  che
riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale
formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 2016/679  del  27  aprile  2016  e  dell'art.
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
contenuti nel certificato recante  la  sola  prognosi  lavorativa  e,
senza aprirla, fa pervenire  all'organo  sanitario  competente  della
Guardia di finanza la busta  contenente  il  certificato  comprensivo
della diagnosi.