Art. 4 Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute 1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art. 3 contenente: a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza; b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego. 2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo le modalita' definite dal Comando generale del Corpo, la certificazione di malattia contenente: a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta elettronica certificata dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2; b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego. 3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa: a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto; b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute»; c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto il certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi della patologia. 4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e, senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo della diagnosi.