Art. 3 
 
           Cooperazione applicativa tra le amministrazioni 
                competenti in materia di monitoraggio 
 
  1.  In  esito  alla  procedura  di  supporto  alle  amministrazioni
emananti, illustrata nelle linee  guida,  allegato  1  alla  presente
delibera  CIPE,  il  DIPE,  al  fine  di  attuare  il  principio   di
interoperabilita' e  trasparenza,  rende  disponibili  alla  RGS,  in
modalita' di cooperazione applicativa, gli elenchi  degli  interventi
contenuti negli atti amministrativi di  finanziamento/autorizzazione,
predisposti a seguito delle verifiche  sui  codici  CUP,  quando  gli
stessi sono divenuti efficaci. 
  2. La RGS tramite  il  proprio  sistema  informativo,  assicura  la
coerenza dei dati disponibili riguardanti l'associazione fra gli atti
amministrativi di finanziamento/autorizzazione, la lista dei progetti
finanziati/autorizzati e le norme che dispongono i programmi di spesa
nonche' le relative linee di finanziamento. 
  3. La RGS, il DIPE  e  il  DPCoe  assicurano  l'integrazione  e  la
condivisione  dei  dati  al  fine  di  un   efficace   e   tempestivo
monitoraggio dei programmi di spesa, nel rispetto  del  principio  di
una sana gestione finanziaria. 
  4. In attuazione  delle  finalita'  previste  dall'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003, come
integrato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, e' istituito il Comitato di monitoraggio, in particolare: 
    per assicurare l'associazione dei progetti (identificati dai CUP)
con      i      corrispondenti      atti      amministrativi       di
finanziamento/autorizzazione e con  le  norme  che  ne  dispongono  i
programmi e le linee di finanziamento, in una  struttura  informativa
condivisa in modalita' di collaborazione applicativa; 
    per  definire  le  modalita'  per  fornire  alle  amministrazioni
titolari dei progetti di investimento pubblico il necessario supporto
tecnico per assicurare la riconciliazione  dei  dati  pubblicati,  ai
sensi del comma 2-quater, dell'art. 11, della legge n.  3  del  2003,
nelle  apposite  sezioni  dei  siti  delle  medesime  amministrazioni
titolari,  con  quelli   contenuti   nei   sistemi   informativi   di
monitoraggio; 
    per  definire  e  gestire  le  modalita'   della   collaborazione
applicativa, dello  scambio  di  dati  e  l'interoperabilita'  fra  i
sistemi del DIPE, della RGS e del DPCoe; 
    per proporre all'autorita' politica soluzioni per  migliorare  il
livello di alimentazione e la  copertura  dei  sistemi  nazionali  di
monitoraggio attuativo; 
    per proporre all'autorita' politica un piano di  comunicazione  e
di formazione sulla materia a favore delle pubbliche  amministrazioni
interessate  dalla  riforma  di   cui   all'art.   41,   del   citato
decreto-legge n. 76 del 2020; 
    per   proporre   all'autorita'   politica   le   risultanze   del
monitoraggio attuativo, individuando gli interventi caratterizzati da
criticita', per predisporre un piano correttivo volto a rimuovere gli
ostacoli nella realizzazione degli investimenti pubblici. 
  5. Il Comitato di monitoraggio e'  composto  da  cinque  componenti
effettivi e due componenti supplenti come di seguito specificati:  il
Capo Dipartimento del DIPE,  o  un  suo  delegato,  con  funzioni  di
presidente; due componenti effettivi e uno supplente designati  dalla
RGS, due componenti effettivi e uno supplente designati dal DPCoe. 
  6. Il comitato si riunisce almeno una volta al  mese  e,  comunque,
ogni volta che  uno  dei  componenti  ne  faccia  richiesta,  per  la
soluzione di specifiche problematiche  o  esigenze  che  sorgono,  in
riferimento agli adempimenti di cui al comma 4. 
  7. E' istituita  presso  il  DIPE,  con  funzioni  di  supporto  al
Comitato di monitoraggio, la segreteria del Comitato di  monitoraggio
costituita da tre componenti designati  da  ciascuna  amministrazione
partecipante. La partecipazione al Comitato di  monitoraggio  e  alla
segreteria e' a titolo gratuito.