Art. 3 Cooperazione applicativa tra le amministrazioni competenti in materia di monitoraggio 1. In esito alla procedura di supporto alle amministrazioni emananti, illustrata nelle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, il DIPE, al fine di attuare il principio di interoperabilita' e trasparenza, rende disponibili alla RGS, in modalita' di cooperazione applicativa, gli elenchi degli interventi contenuti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, predisposti a seguito delle verifiche sui codici CUP, quando gli stessi sono divenuti efficaci. 2. La RGS tramite il proprio sistema informativo, assicura la coerenza dei dati disponibili riguardanti l'associazione fra gli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, la lista dei progetti finanziati/autorizzati e le norme che dispongono i programmi di spesa nonche' le relative linee di finanziamento. 3. La RGS, il DIPE e il DPCoe assicurano l'integrazione e la condivisione dei dati al fine di un efficace e tempestivo monitoraggio dei programmi di spesa, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. 4. In attuazione delle finalita' previste dall'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003, come integrato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' istituito il Comitato di monitoraggio, in particolare: per assicurare l'associazione dei progetti (identificati dai CUP) con i corrispondenti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione e con le norme che ne dispongono i programmi e le linee di finanziamento, in una struttura informativa condivisa in modalita' di collaborazione applicativa; per definire le modalita' per fornire alle amministrazioni titolari dei progetti di investimento pubblico il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati, ai sensi del comma 2-quater, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, nelle apposite sezioni dei siti delle medesime amministrazioni titolari, con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio; per definire e gestire le modalita' della collaborazione applicativa, dello scambio di dati e l'interoperabilita' fra i sistemi del DIPE, della RGS e del DPCoe; per proporre all'autorita' politica soluzioni per migliorare il livello di alimentazione e la copertura dei sistemi nazionali di monitoraggio attuativo; per proporre all'autorita' politica un piano di comunicazione e di formazione sulla materia a favore delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riforma di cui all'art. 41, del citato decreto-legge n. 76 del 2020; per proporre all'autorita' politica le risultanze del monitoraggio attuativo, individuando gli interventi caratterizzati da criticita', per predisporre un piano correttivo volto a rimuovere gli ostacoli nella realizzazione degli investimenti pubblici. 5. Il Comitato di monitoraggio e' composto da cinque componenti effettivi e due componenti supplenti come di seguito specificati: il Capo Dipartimento del DIPE, o un suo delegato, con funzioni di presidente; due componenti effettivi e uno supplente designati dalla RGS, due componenti effettivi e uno supplente designati dal DPCoe. 6. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che uno dei componenti ne faccia richiesta, per la soluzione di specifiche problematiche o esigenze che sorgono, in riferimento agli adempimenti di cui al comma 4. 7. E' istituita presso il DIPE, con funzioni di supporto al Comitato di monitoraggio, la segreteria del Comitato di monitoraggio costituita da tre componenti designati da ciascuna amministrazione partecipante. La partecipazione al Comitato di monitoraggio e alla segreteria e' a titolo gratuito.