Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a: a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25; b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25; c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m². 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002.