Art. 6 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
istanza, comunque entro i termini di trasmissione  fissati  dall'art.
4, previo  ritiro  della  precedente  istanza  che  perdera'  la  sua
validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 aprile 2021 
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni