Art. 3 
 
                       Parcella di riferimento 
 
  1. L'unita' elementare del SIPA  e'  la  parcella  di  riferimento,
univocamente identificata e costituita da  una  superficie  agricola,
come  definita  ai  sensi  della   normativa   dell'Unione   europea,
geometricamente delimitata, caratterizzata dalla  copertura  omogenea
del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento,  rilevata
con modalita' oggettive. 
  2. La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di
principio, stabile nel tempo  e  deve  consentire  la  localizzazione
univoca ed inequivocabile di ciascuna  parcella  agricola  dichiarata
annualmente dall'agricoltore. 
  3. La parcella di riferimento concorre  alla  determinazione  della
superficie  massima  ammissibile  per  ciascun  regime  di   sostegno
regionale, nazionale e dell'Unione, nonche' per  ogni  dichiarazione,
comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato  sulle
superfici. 
  4. La parcella di  riferimento  trova  applicazione  anche  per  la
tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare  per
la  corretta  collocazione  e  identificazione   territoriale   delle
superfici.