Art. 3 
 
                  Pubblicita' delle sedute di esame 
 
  1. La pubblicita'  delle  sedute  di  esame  che  si  svolgono  con
modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e' garantita dalla possibilita' di
collegamento in contemporanea per l'intera  durata  della  stessa  da
parte di tutti i candidati e da  parte  dei  soggetti  terzi  che  ne
facciano richiesta all'Amministrazione nel limite di 40 partecipanti. 
  2. Resta ferma la facolta' per il presidente della sottocommissione
d'esame  di  ammettere  ulteriori  partecipanti,   salvo   che   cio'
pregiudichi la funzionalita' del collegamento telematico.  E'  sempre
consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del
Ministro della giustizia 25 marzo 2021. 
  3. L'aula virtuale in cui si svolge la prova orale  a  distanza  e'
gestita dal Presidente  della  commissione  o  da  altro  membro  suo
delegato. 
  4. All'orario previsto per l'inizio  della  seduta,  il  Presidente
apre l'aula virtuale per  le  discussioni  e  aspetta  un  tempo  non
inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per  consentire  il
collegamento del candidato da esaminare. 
  5.  E'  vietata  la  audio-video  registrazione  della  seduta  con
qualsiasi mezzo e  di  cio'  il  Presidente  da'  informazione  prima
dell'inizio dell'esame. Durante lo svolgimento della  discussione  il
candidato deve mantenere attivi il microfono  e  la  telecamera;  nel
corso  dell'esame  non  puo'  essere  utilizzata   la   messaggistica
istantanea della riunione. Le altre persone  collegate,  diverse  dai
membri della sottocommissione, devono  invece  disattivare  i  propri
microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri  della
commissione abbandonano  l'aula  virtuale  usata  per  l'esame  e  si
ritirano in camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale
per decidere il voto da  attribuire  al  candidato.  All'esito  della
deliberazione, i commissari si ricollegano  all'aula  virtuale  usata
per la discussione e comunicano l'esito della prova. 
  6. La pubblicita' della seduta relativa alla seconda  prova  orale,
qualora essa si svolga in presenza, e' garantita mediante l'accesso e
la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati  e  di  altri
soggetti, nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  delle  modalita'  di
accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente  decreto  e
delle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si
svolge la prova.  Qualora  la  seconda  prova  orale  si  svolga  con
modalita'  di  collegamento  da  remoto   trovano   applicazione   le
disposizioni dei commi che precedono.