Art. 3 
 
  1. Relativamente al trasferimento degli studenti  da  un  corso  di
laurea magistrale a un altro, ovvero da un'universita' a un'altra,  i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero
possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e
modalita' previsti dal regolamento  didattico  del  corso  di  laurea
magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui
per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato
riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 
  2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento  dello  studente
sia effettuato tra  corsi  di  laurea  magistrale  appartenenti  alla
medesima classe, la quota di crediti  relativi  al  medesimo  settore
scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente  non
puo' essere inferiore al 50% di quelli  gia'  maturati.  Tale  limite
percentuale non si  applica  nel  caso  di  studenti  provenienti  da
universita' telematiche. Il mancato riconoscimento  di  crediti  deve
comunque essere adeguatamente motivato.