Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al  regolamento  (UE)  n.  995/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.