Art. 3 
 
                 Rimodulazione piano di ammortamento 
               per finanziamenti non oggetto di revoca 
 
  1. Le  imprese  di  cui  all'art.  2  possono  richiedere,  con  le
modalita' di cui al successivo comma 4, la rimodulazione del piano di
ammortamento in essere con la possibilita' di  estinguere  il  debito
attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale
con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al  tasso
agevolato utilizzato per il piano di ammortamento originario. 
  2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio ed il
1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima  scadenza  semestrale
successiva alla data di presentazione della  domanda  di  accesso  al
beneficio. 
  3. Il nuovo piano prevedra'  il  pagamento  integrale  delle  somme
residue a titolo di  capitale  e  di  interessi  previsti  dal  piano
originario  di  ammortamento,  a  titolo  di  interessi  di  mora   e
sanzionatori, che rappresenteranno, nel  loro  insieme,  il  capitale
oggetto del nuovo piano di ammortamento. 
  4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma  1,  le  imprese
potranno  presentare  apposita  domanda  tramite  il  sito   internet
https://roma.cilea.it/sirio_che  costituisce  l'unica  modalita'   di
presentazione dell'istanza. Non  potranno  essere  accettate  domande
pervenute in altre differenti modalita'. 
  5. La domanda di cui al precedente  comma  deve  essere  presentata
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi,  se  necessario,
anche   dei    soggetti    convenzionati    per    gli    adempimenti
tecnico-amministrativi e  tecnico-economici  ai  sensi  dell'art.  5,
commi 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonche'  in
forza degli atti convenzionali in essere, provvede ad  aggiornare  il
piano  di  ammortamento  del  finanziamento  agevolato,  mediante  la
generazione di un nuovo piano decennale.