Art. 3 Rimodulazione piano di ammortamento per finanziamenti non oggetto di revoca 1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalita' di cui al successivo comma 4, la rimodulazione del piano di ammortamento in essere con la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano di ammortamento originario. 2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 3. Il nuovo piano prevedra' il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento. 4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese potranno presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio_che costituisce l'unica modalita' di presentazione dell'istanza. Non potranno essere accettate domande pervenute in altre differenti modalita'. 5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, commi 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonche' in forza degli atti convenzionali in essere, provvede ad aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, mediante la generazione di un nuovo piano decennale.