Art. 10 
 
              Contributi per l'analisi della Condizione 
                       limite per l'emergenza 
 
  1.  Le  regioni,  considerando  anche  gli  ambiti  territoriali  e
organizzativi ottimali di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,  qualora  adottati,  possono  individuare  i  comuni  su   cui
realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza  di  cui
all'art.  9,  per  i  quali  sono  stati  gia'  effettuati  studi  di
microzonazione sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 5.
Per  realizzare  tale  analisi   vengono   concessi   i   contributi,
nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  la
cui entita' e' riportata nella tabella  2,  determinata  in  funzione
della popolazione del comune. 
  2. I contributi di cui al comma 1, a valere sulle risorse stanziate
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi   anche   senza
cofinanziamento. 
 
           +-----------------------+---------------------+
           |      Popolazione      |     Contributo      |
           +-----------------------+---------------------+
           |      Ab ≤ 2.500       |     3.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
           |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |     3.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
           | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |     3.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
           | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |     3.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
           | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |     5.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
           |50.000 < ab. ≤ 100.000 |     5.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
           |     100.000 < ab.     |     7.000,00 €      |
           +-----------------------+---------------------+
 
                              Tabella 2