Art. 10 Contributi per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza 1. Le regioni, considerando anche gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottati, possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9, per i quali sono stati gia' effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 5. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la cui entita' e' riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune. 2. I contributi di cui al comma 1, a valere sulle risorse stanziate all'art. 3, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento. +-----------------------+---------------------+ | Popolazione | Contributo | +-----------------------+---------------------+ | Ab ≤ 2.500 | 3.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 2.500 < ab. ≤ 5.000 | 3.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 5.000 < ab. ≤ 10.000 | 3.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 10.000 < ab. ≤ 25.000 | 3.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 25.000 < ab. ≤ 50.000 | 5.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ |50.000 < ab. ≤ 100.000 | 5.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 100.000 < ab. | 7.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ Tabella 2