Art. 11 
 
Contributi per i  comuni  facenti  parte  di  ambiti  territoriali  e
  organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni 
 
  1. Per i comuni che  fanno  parte  di  un  «ambito  territoriale  e
organizzativo ottimale», di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in  comuni
di  cui  all'allegato  7  e  in  cui  non  siano  presenti  studi  di
microzonazione  sismica  e  analisi  della  Condizione   limite   per
l'emergenza, le corrispondenti attivita'  possono  essere  effettuate
senza  necessita'  di  cofinanziamento,  facendo  riferimento  a   un
contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella
3, a  condizione  che  tali  studi  portino  al  completamento  della
microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  limite  per
l'emergenza  in   tutti   i   comuni   dell'ambito   territoriale   e
organizzativo  ottimale,  e  limitatamente   a   quelli,   ricompresi
nell'allegato 7. 
 
           +-----------------------+---------------------+
           |      Popolazione      |     Contributo      |
           +-----------------------+---------------------+
           |      Ab ≤ 2.500       |     15.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
           |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |     19.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
           | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |     23.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
           | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |     27.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
           | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |     33.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
           |50.000 < ab. ≤ 100.000 |     37.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
           |     100.000 < ab.     |     43.000,00 €     |
           +-----------------------+---------------------+
 
                              Tabella 3 
 
  2. Qualora gli ambiti territoriali ottimali non siano ancora  stati
adottati, nelle regioni in cui sono state costituite unioni  o  altre
forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di
protezione civile in forma associata, in  cui  almeno  il  75%  della
popolazione risieda in comuni di cui all'allegato  7,  l'assegnazione
dei   fondi   viene   effettuata   prioritariamente   all'unione    o
all'associazione di comuni. 
  3. Per i comuni che fanno parte  di  un'unione  o  associazione  di
comuni finalizzata anche alla  gestione  dell'emergenza  in  cui  non
siano presenti  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi  della
Condizione limite per l'emergenza, la  percentuale  dell'importo  del
cofinanziamento della regione o degli enti  locali  interessati  puo'
essere ridotto fino al 15% del costo degli  studi  di  microzonazione
sismica  e  contestualmente  il  contributo   statale   puo'   essere
incrementato fino al 85% del costo  complessivo  parametrico  di  cui
alla tabella 3, a condizione che tali studi portino al  completamento
della microzonazione sismica e dell'analisi della  Condizione  limite
per l'emergenza in tutti i  comuni  dell'unione,  e  limitatamente  a
quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli  studi  di
microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  limite  per
l'emergenza  dovra'  essere  unitaria  e  adottata  da  tutti  comuni
dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla  regione
di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art.
3, comma 1, lettera a).