Art. 11 Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni 1. Per i comuni che fanno parte di un «ambito territoriale e organizzativo ottimale», di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7 e in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, le corrispondenti attivita' possono essere effettuate senza necessita' di cofinanziamento, facendo riferimento a un contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. +-----------------------+---------------------+ | Popolazione | Contributo | +-----------------------+---------------------+ | Ab ≤ 2.500 | 15.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 2.500 < ab. ≤ 5.000 | 19.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 5.000 < ab. ≤ 10.000 | 23.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 10.000 < ab. ≤ 25.000 | 27.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 25.000 < ab. ≤ 50.000 | 33.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ |50.000 < ab. ≤ 100.000 | 37.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 100.000 < ab. | 43.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ Tabella 3 2. Qualora gli ambiti territoriali ottimali non siano ancora stati adottati, nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni. 3. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale puo' essere incrementato fino al 85% del costo complessivo parametrico di cui alla tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza dovra' essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).