Art. 12 Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza 1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della Condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una regione siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza nelle modalita' di cui all'art. 5, sul restante 10% dei comuni la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, dell'art. 11, comma 1, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 11, comma 1. 2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza di una regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza nelle modalita' di cui all'art. 5, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, dell'art. 11, comma 1, in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 11, comma 1.