Art. 12 
 
Completamento degli studi di microzonazione sismica e  delle  analisi
               della Condizione limite per l'emergenza 
 
  1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni  di
cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello
1 e con le analisi della Condizione limite per  l'emergenza,  qualora
per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di
una regione  siano  stati  completati  gli  studi  di  microzonazione
sismica di livello  1  e  le  analisi  della  Condizione  limite  per
l'emergenza nelle modalita' di cui all'art. 5, sul restante  10%  dei
comuni la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli  importi
di cui alla tabella 3, dell'art. 11, comma  1,  senza  l'obbligo  dei
cofinanziamenti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 11, comma 1. 
  2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio
con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o  3,  qualora
per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza  di  una
regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione  sismica
di livello 1 e le analisi della  Condizione  limite  per  l'emergenza
nelle modalita' di cui all'art. 5, sui comuni in  cui  si  effettuano
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la regione  potra'
assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui  alla  tabella  3,
dell'art.  11,  comma  1,  in  misura  doppia,  senza  l'obbligo  dei
cofinanziamenti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 11, comma 1.