Art. 14 Efficienza operativa 1. Nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono da considerarsi prioritari, per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, gli edifici strategici individuati nell'analisi della Condizione limite di emergenza, che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata, di cui all'art. 9. 2. La valutazione dell'efficienza operativa del sistema di emergenza prevede la quantificazione, attraverso metodi probabilistici sintetizzati nell'allegato 4, della capacita' da parte del sistema di gestione dell'emergenza di rimanere operativo a seguito dei possibili danni fisici che un evento sismico, di predefinita intensita', puo' determinare nei singoli elementi e nelle sue funzioni essenziali.