Art. 14 
 
                        Efficienza operativa 
 
  1. Nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),
sono da considerarsi prioritari, per le finalita' di cui all'art. 13,
comma  1,  gli  edifici  strategici  individuati  nell'analisi  della
Condizione limite di emergenza, che, a seguito  di  tali  interventi,
producano il miglioramento dell'efficienza operativa del  sistema  di
emergenza, valutata a partire dall'analisi  della  Condizione  limite
per l'emergenza approvata, di cui all'art. 9. 
  2.  La  valutazione  dell'efficienza  operativa  del   sistema   di
emergenza   prevede    la    quantificazione,    attraverso    metodi
probabilistici sintetizzati nell'allegato 4, della capacita' da parte
del sistema  di  gestione  dell'emergenza  di  rimanere  operativo  a
seguito  dei  possibili  danni  fisici  che  un  evento  sismico,  di
predefinita intensita', puo' determinare nei singoli elementi e nelle
sue funzioni essenziali.