Art. 16 
 
       Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale 
 
  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto  del  contributo
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella  fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle  vigenti  norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti  di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita' e/o innesco di collassi locali. 
  2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al  comma  1,  gli
interventi: 
    a)  volti  ad  aumentare  la  duttilita'  e/o  la  resistenza   a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture  in
cemento armato; 
    b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture  in  muratura,  eliminare  le  spinte  o  ad
aumentare la duttilita' di elementi murari; 
    c) volti alla messa in sicurezza  di  elementi  non  strutturali,
quali tamponature,  sporti,  camini,  cornicioni  ed  altri  elementi
pesanti pericolosi  in  caso  di  caduta,  purche'  siano  effettuati
contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b). 
  3. Per gli interventi di  rafforzamento  locale,  per  i  quali  le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione  dell'incremento
di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si  opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che  il
comportamento  strutturale  della  parte  di  edificio  su   cui   si
interviene non sia variato in  modo  significativo  dagli  interventi
locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri  e
le condizioni contenute nell'allegato 5, non  risolvibili  attraverso
interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da  non  consentire
di  conseguire  un  effettivo  beneficio  alla  struttura   nel   suo
complesso. 
  4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le  vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e  dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore  minimo  dei
rapporti capacita'/domanda piu' avanti specificati pari al 60%, salvo
nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali
e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42. In ogni caso deve essere conseguito un  incremento  del  suddetto
rapporto espresso in percentuale  pari  almeno  al  20%.  I  rapporti
capacita'/domanda che debbono soddisfare le condizioni  sopra  dette,
richiamati e definiti  anche  nell'art.  17,  comma  2,  sono  quelli
relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita  e  allo
Stato Limite di Danno per gli interventi  su  tutti  gli  edifici,  e
solamente quello relativo allo Stato Limite  ultimo  di  salvaguardia
della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali. 
  5. Il progettista congiuntamente agli  elaborati  progettuali  deve
presentare   un'attestazione   del   raggiungimento   dei    rapporti
capacita'/domanda minimi specificati nel comma 4.  Inoltre,  per  gli
interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare
la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le  modalita'
definite dalle  «Linee  guida  per  la  classificazione  del  rischio
sismico delle costruzioni» allegate al decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti n. 65 del 7  marzo  2017.  Il  progettista
deve  altresi'  sintetizzare  gli  esiti  delle  verifiche   tecniche
eseguite ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni  prima  e
dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'art.  2,  comma
9, e inviarle alla regione.  Nel  caso  in  cui  dalla  progettazione
risulti  non  possibile  raggiungere,  attraverso  il   miglioramento
sismico, la percentuale del 60% come  sopra  indicata,  la  tipologia
dell'intervento   potra'   essere   ricondotta   a   intervento    di
rafforzamento locale, laddove ne  esistano  le  condizioni,  con  una
nuova   progettazione.   L'intervento   dovra'   essere   debitamente
rendicontato  economicamente  e  tecnicamente,  e   comunque   dovra'
garantire  interventi  strutturali  sulle  parti   piu'   vulnerabili
dell'edificio. La regione provvedera' a ricalcolare il  finanziamento
secondo i parametri indicati all'art. 15, comma 1, lettera a), e alla
rimodulazione  del  programma  di   cui   all'art.   13,   comma   1,
comunicandolo al Dipartimento della protezione civile. 
  6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle  norme  tecniche  e  urbanistiche.  Qualora  il
volume ricostruito sia superiore al volume  esistente,  ai  fini  del
calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art.  15  si
deve  considerare  il  solo  volume  esistente.  Qualora  il   volume
ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente,  ai  fini
del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, puo' essere
considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume  ricostruito
sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da  considerare
ai fini del costo convenzionale di intervento  di  cui  all'art.  15,
puo' essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.