Art. 16 Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale 1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o innesco di collassi locali. 2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi: a) volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato; b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilita' di elementi murari; c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purche' siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b). 3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 5, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. 4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacita'/domanda piu' avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacita'/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 17, comma 2, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali. 5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacita'/domanda minimi specificati nel comma 4. Inoltre, per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalita' definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresi' sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'art. 2, comma 9, e inviarle alla regione. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potra' essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovra' essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovra' garantire interventi strutturali sulle parti piu' vulnerabili dell'edificio. La regione provvedera' a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'art. 15, comma 1, lettera a), e alla rimodulazione del programma di cui all'art. 13, comma 1, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile. 6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, puo' essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, puo' essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.