Art. 17 
 
      Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale 
 
  1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni,  secondo
i programmi di cui all'art. 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche
tecniche  eseguite  ai  sensi  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  20  marzo  2003,  n.  3274,  nonche'  della
eventuale   presenza   di   una   progettazione   almeno   definitiva
dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti
all'art. 2, comma 1, lettera b). Le regioni assicurano  l'omogeneita'
dei criteri e delle verifiche eseguite ai sensi del successivo  comma
3. 
  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e  rifinanziato  ai  sensi  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  pari  ad  una  quota  del  costo
convenzionale di  intervento  dipendente  dall'esito  della  verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto  fra  capacita'  e  domanda,
secondo il  criterio  di  seguito  riportato.  Piu'  in  particolare,
definito   con   αSLV   il   rapporto   capacita'/domanda,   riferito
all'accelerazione a terra di ancoraggio dello  spettro  di  risposta,
che esprime il livello di  adeguatezza  rispetto  allo  Stato  Limite
salvaguardia della Vita, corrispondente  a  ζE  come  definito  dalle
Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17  gennaio  2018,  con
αSLD  il  rapporto  capacita'/domanda  che  esprime  il  livello   di
adeguatezza rispetto  allo  Stato  Limite  di  Danno,  riscontrati  a
seguito della verifica sismica  svolta  in  accordo  con  la  vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 
  100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 
  0% del costo convenzionale se α > 0,8; 
  [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8 
  Dove per α si intende il minore  tra  αSLD  ed  αSLV  nel  caso  di
edifici, o comunque αSLV qualora αSLD non  fosse  disponibile  ovvero
sempre nel caso di opere infrastrutturali. 
  3. I valori di  α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita'
attuale, cosi' come definita  dal  decreto  ministeriale  17  gennaio
2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate  con
riferimento alla pericolosita' sismica  recata  dalla  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.  3274  devono
essere rivalutati in termini di domanda, anche  attraverso  procedure
semplificate, che tengano conto del  valore  dell'ordinata  spettrale
riferita al periodo proprio al quale e' associata  la  massima  massa
partecipante della costruzione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le  risorse
destinate alle azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b),  non
possono essere concesse su edifici ridotti allo  stato  di  rudere  o
abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non  sia  definita
nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato  approvato  e
per interventi su edifici ricadenti in area a  rischio  idrogeologico
in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione
con delocalizzazione secondo quanto previsto per  tale  tipologia  di
intervento all'art. 2, comma 1, lettera b). 
  5. Le risorse destinate alle azioni di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), non possono altresi' essere destinate a edifici e opere: 
    a) che siano stati  realizzati  dopo  il  1984,  a  meno  che  la
classificazione sismica non  sia  stata  successivamente  variata  in
senso sfavorevole; 
    b) che siano stati  oggetto  di  interventi  di  miglioramento  o
adeguamento  sismico  eseguiti  dopo  il  1984,   a   meno   che   la
classificazione sismica non  sia  stata  successivamente  variata  in
senso sfavorevole, o che siano in corso alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza; 
    c) che usufruiscono di contributi a carico di  risorse  pubbliche
per la stessa finalita'.