Art. 17 Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale 1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonche' della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b). Le regioni assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite ai sensi del successivo comma 3. 2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e rifinanziato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare, definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζE come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 0% del costo convenzionale se α > 0,8; [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8 Dove per α si intende il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di edifici, o comunque αSLV qualora αSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali. 3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione. 4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le risorse destinate alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non possono essere concesse su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b). 5. Le risorse destinate alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non possono altresi' essere destinate a edifici e opere: a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole; b) che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza; c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'.