Art. 18 
 
Monitoraggio  delle  azioni  di   prevenzione   strutturale   e   non
                             strutturale 
 
  1. Le regioni, ai  fini  del  monitoraggio  delle  risorse  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a)  e  b),  trasmettono  formalmente  al
Dipartimento della protezione civile entro  il  30  giugno  e  il  31
dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali  relativi  all'avvenuto
impegno e all'utilizzazione  delle  risorse  relative  alla  presente
ordinanza secondo i modelli riportati nell'allegato 6. Nei rendiconti
viene specificato altresi' l'utilizzo delle risorse  ai  sensi  delle
definizioni di cui all'art. 19, commi 5 e 6. 
  2. La rendicontazione di cui al comma 1,  per  le  risorse  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con  gli  strumenti
informatici  appositamente   predisposti   dal   Dipartimento   della
protezione civile. 
  3. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare
controlli a campione, sia di  tipo  tecnico  che  procedurale,  sulle
azioni  finanziate  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  presente
ordinanza, anche  attraverso  la  partecipazione  ai  tavoli  tecnici
regionali. 
  4. Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi dalle regioni  ai
sensi del comma 1 e, in particolare, sulla base  dell'utilizzo  delle
risorse ai sensi delle definizioni di cui all'art. 19, commi 5  e  6,
il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede   a   calcolare
semestralmente  e  per  ogni  regione,  un  «indice  di   rendimento»
elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, e  determinato
separatamente per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e
b). 
  5.  L'indice  di   rendimento,   viene   altresi'   calcolato   dal
Dipartimento della protezione civile,  secondo  i  criteri  riportati
nell'allegato 3, per le  annualita'  regolate  con  ordinanze  numeri
3907/2010,  4007/2012,  52/2013,  171/2014,  293/2015,   344/2016   e
532/2018, a partire dai dati di monitoraggio delle regioni  ai  sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza n. 675/2020.