Art. 18 Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale 1. Le regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all'avvenuto impegno e all'utilizzazione delle risorse relative alla presente ordinanza secondo i modelli riportati nell'allegato 6. Nei rendiconti viene specificato altresi' l'utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all'art. 19, commi 5 e 6. 2. La rendicontazione di cui al comma 1, per le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile. 3. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sulle azioni finanziate di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali. 4. Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi dalle regioni ai sensi del comma 1 e, in particolare, sulla base dell'utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all'art. 19, commi 5 e 6, il Dipartimento della protezione civile provvede a calcolare semestralmente e per ogni regione, un «indice di rendimento» elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, e determinato separatamente per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). 5. L'indice di rendimento, viene altresi' calcolato dal Dipartimento della protezione civile, secondo i criteri riportati nell'allegato 3, per le annualita' regolate con ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, a partire dai dati di monitoraggio delle regioni ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 675/2020.