Art. 19 Revoca delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai successivi commi 5 e 6, entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse. 2. La revoca delle risorse di cui al comma 1, e' disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le somme revocate sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri indicando la causale «Restituzione somme ex art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39» per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento della protezione civile. 3. Le risorse revocate di cui al comma 1, sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, per le finalita' del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Le risorse revocate relative alle annualita' 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 675/2020, sono riutilizzate dal Dipartimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima ordinanza, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, della presente ordinanza. 5. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonche' i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento. 6. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonche' i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.