Art. 19 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, trasferite  alle  regioni
per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2,  comma  1,  sono
revocate dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse  non
siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai successivi commi 5
e 6, entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento  delle
risorse. 
  2. La revoca delle risorse di cui  al  comma  1,  e'  disposta  con
decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile   da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Le
somme revocate sono versate sul conto di  Tesoreria  22330  intestato
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  indicando  la  causale
«Restituzione somme ex art. 11 del decreto-legge 28  aprile  2009  n.
39» per la successiva riassegnazione  al  bilancio  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  3. Le risorse revocate di cui al comma  1,  sono  riutilizzate  dal
Dipartimento della protezione civile, anche tenendo conto dell'indice
di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, per le finalita' del Fondo
per la  prevenzione  del  rischio  sismico  e  disciplinate  mediante
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  4.  Le  risorse  revocate  relative  alle   annualita'   3907/2010,
4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 675/2020,  sono  riutilizzate
dal Dipartimento ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  medesima
ordinanza, anche tenendo  conto  dell'indice  di  rendimento  di  cui
all'art. 18, comma 4, della presente ordinanza. 
  5. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  per  le  quali  non
siano stati affidati  i  relativi  incarichi  di  studio  e  analisi,
nonche' i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse
a finanziamento. 
  6. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia
stata  affidata  la  progettazione  definitiva  degli  interventi  o,
qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori,
nonche' i residui resi disponibili  a  conclusione  degli  interventi
ammessi a finanziamento.